Assegnazione ai plessi e attribuzione incarichi: decide il Dirigente Scolastico

Di Lalla
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GB – La Corte di Appello di Napoli (sez. lavoro) con la sentenza n. 5163/2013 ha stabilito che le materie di cui all’art. 6, comma 2, lettere h), i) ed m) del CCNL scuola non sono oggetto di contrattazione integrativa di istituto.

GB – La Corte di Appello di Napoli (sez. lavoro) con la sentenza n. 5163/2013 ha stabilito che le materie di cui all’art. 6, comma 2, lettere h), i) ed m) del CCNL scuola non sono oggetto di contrattazione integrativa di istituto.

Gli articoli del CCNL di cui si parla sono:

h. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;

i. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani

m. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto

I passaggi fondamentali della sentenza di Napoli riguardano quindi l’assegnazione ai plessi e l’attribuzione degli incarichi da parte del dirigente, che sono di sua esclusiva competenza e sui quali quindi non c’è contrattazione sindacale:

"Le materie di cui alle lettere h), i) ed m) non riguardano la regolamentazione degli obblighi o dei diritti che incidono in via diretta sul rapporto di lavoro ma la definizione di regole riguardanti l’organizzazione degli uffici o la gestione di attività particolari quali quella retribuita con il fondo d’istituto.
La ratio legis degli ultimi interventi normativi tende a rafforzare notevolmente le prerogative dirigenziali e pertanto si porrebbe in insanabile contrasto con la attribuzione alla contrattazione (nazionale e/o integrativa) proprio dell’attività di determinazione dei criteri per l’individuazione e l’assegnazione del personale agli uffici ed alle attività di cui alle lettere h), i) ed m) in cui maggiormente si realizza il ruolo organizzativo del dirigente.
Il legislatore, nella scelta dell’espressione "misure inerenti la gestione delle risorse umane” contenuta nell’art. 5, co. 2 del D.lgs. 165/2001, ha volutamente utilizzato una dizione generica che ricomprendesse l’insieme delle attività necessarie all’espletamento del potere organizzativo/gestionale sia attraverso la determinazione di criteri, sia tramite l’emanazione di provvedimenti sia attraverso la definizione di procedure.
Il Dirigente scolastico è pienamente legittimato a escludere dall’ambito della contrattazione collettiva integrativa le materie di cui alle lettere h), i) ed m) in virtù dell’attribuzione delle stesse alle sue dirette prerogative."

L’ANP commenta così la decisione del tribunale di Napoli:" Questa sentenza  pone anche un punto fermo in materia di relazioni sindacali circa il confine tra materie oggetto di contrattazione e materie che rientrano in via esclusiva (salvo informazione preventiva se prevista) tra i poteri organizzativi del dirigente scolastico.

Sono trascorsi oramai tre anni dall’inizio dei fatti. I contratti integrativi di istituto sono stati fortemente smagriti per finanziare gli scatti automatici di anzianità in completa controtendenza rispetto alla necessità di premiare il merito. I sindacati del Comparto Scuola se la pigliano con i dirigenti che rispettano la legge sulle materie contrattabili nonostante le risorse contrattuali da distribuire ai più bravi siano sempre di meno."

E ancora: "Su tali materie il dirigente scolastico è tenuto a elaborare autonomamente i criteri e le modalità relative alle misure organizzative e di gestione del personale e, naturalmente, deve anche rendere informazione preventiva alla parte sindacale prima di adottare i relativi provvedimenti.

Questa interpretazione – l’unica ragionevole e coerente con il quadro ordinamentale relativo alle amministrazioni pubbliche contrattualizzate per effetto della legge 421/1992 e, più di recente, innovato dal d.lgs. 150/2009 – stenta ad essere accettata dalle organizzazioni sindacali perché non consente più loro di attuare, come invece accadeva in passato, alcuna forma di cogestione delle scuole. L’attività gestionale, infatti, è rimessa alla esclusiva responsabilità del dirigente scolastico che, ricordiamo, è l’unico soggetto responsabile dei risultati del servizio."

La sentenza

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