Assegnare i docenti alle classi, non decide il Dirigente. Giudici: rispettare competenze organi collegiali

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Viene resa nota una interessante sentenza della Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 25-02-2020) 15-06-2020, n. 11548 interviene su un contenzioso che riguardava l’illegittima assegnazione delle classi ad un docente stante il mancato rispetto della procedura come prevista dalla normativa. E’ una delle poche sentenze della Cassazione ad intervenire sul punto e sicuramente costituirà un punto di riferimento importante.

In fatto

Con sentenza la Corte d’appello in riforma della sentenza del Tribunale di primo grado, accoglieva la domanda del docente di ruolo titolare di cattedra come difesa dai propri legali in un ricorso patrocinato dalla GILDA, che ha diffuso la sentenza ora qui in commento, e per l’effetto, dichiarava la illegittimità del provvedimento del dirigente scolastico di assegnazione delle classi ai docenti nell’anno scolastico di riferimento con il quale erano state attribuite ad altra docente alcune ore di lezione nelle classi che erano state assegnate alla ricorrente nel precedente anno scolastico. Si richiamava il principio, enunciato dalla Suprema Corte con il testo del 15 luglio 2011 n. 15618, secondo cui nel pubblico impiego contrattualizzato sussiste il diritto del dipendente alla conformazione della azione della amministrazione agli obblighi di correttezza e buona fede, che possono specificarsi anche in regole procedimentali; la violazione di tali regole può dunque essere fatta valere dal dipendente in se stessa, senza che egli abbia l’onere di provare che le determinazioni della amministrazione, ove rispettose delle suddette regole, sarebbero state a lui favorevoli Esponeva essere pacifico in causa che la assegnazione delle classi era stata disposta dal dirigente scolastico senza consultare gli organi scolastici, in quanto egli riteneva di avere un potere esclusivo, in ragione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 4 e del D.Lgs. n. 150 del 2009. Osservava che dalla lettura congiunta del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 4 e art. 25, comma 2,risultava, invece, che restavano ferme le competenze degli organi collegiali scolastici; doveva ritenersi, dunque, vigente il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 396, comma 3, lett. d), che, pur rimettendo al dirigente scolastico l’assegnazione delle classi ai docenti, gli imponeva il rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto e l’obbligo di valutare le proposte dei docenti; tale conclusione trovava conferma nella circolare del MIUR dell’1 settembre 2011. Il provvedimento di assegnazione delle classi, assunto in violazione delle norme procedimentali e dunque del principio contrattuale di buona fede, doveva essere dichiarato illegittimo.

Secondo il MIUR il dirigente può esercitare la propria autonomia poiché le decisioni degli organi collegiali non avrebbero carattere imperativo

“Sotto altro profilo le parti ricorrenti( il MIUR e USR) hanno dedotto che il dirigente scolastico gode, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001 e del D.Lgs. n. 150 del 2009, di autonomia decisionale e che le determinazioni del Consiglio di Istituto e del collegio dei docenti, pur concorrendo alle sue decisioni, non hanno carattere imperativo; neppure si ravvisava nella contrattazione collettiva e nelle fonti secondarie un vincolo per il dirigente scolastico al rispetto della continuità didattica, che doveva essere valutata congiuntamente ad ulteriori esigenze, rispetto alle quali poteva essere recessiva”.

La violazione delle regole procedimentali rende illegittimo il provvedimento di assegnazione alle classi

“Questa Corte ha già chiarito che nel rapporto di pubblico impiego privatizzato la violazione delle regole procedimentali, che costituiscono specificazione dell’obbligo di correttezza e buona fede, può essere denunciata dal dipendente ex se come ragione di illegittimità delle determinazioni assunte dal datore di lavoro, senza che su di lui gravi l’onere di provare la titolarità di un diritto soggettivo ad ottenere un provvedimento favorevole (Cass. 15 luglio 2011 n. 15618). A tale principio si intende assicurare in questa sede continuità. Ne consegue che la ricorrente ben poteva far valere la violazione delle regole procedimentali fissate per l’assegnazione ai docenti delle classi dal combinato disposto del D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 7, 10, 396 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 25, senza che a ciò fosse di ostacolo nè la autonomia del dirigente scolastico nella attuazione dei criteri generali fissati dal Consiglio di Istituto nè il carattere non vincolante del parere del collegio dei docenti”.

Il docente per fare valere la continuità didattica ha diritto a contestare la mancata assegnazione alle classi

“La ricorrente originaria aveva un interesse concreto ed attuale alla dichiarazione di inefficacia e/o nullità del provvedimento del dirigente scolastico di assegnazione delle cattedre, derivante dalla sua qualità di docente dell’Istituto e dall’interesse diretto al rispetto del principio di continuità didattica deliberato dal collegio dei docenti, che le derivava dalla mancata conferma dell’insegnamento svolto in alcune classi nel precedente anno scolastico”.

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