Aspettativa dottorato di ricerca. Chiarimenti

Di Lalla
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Lalla – La circolare n. 12/2011 della Funzione Pubblica chiarisce la nuova normativa per la fruizione dell’aspettativa per il conseguimento del dottorato di ricerca. Nel frattempo il Ministero ha presentato la bozza per il la nuova disciplina.

Lalla – La circolare n. 12/2011 della Funzione Pubblica chiarisce la nuova normativa per la fruizione dell’aspettativa per il conseguimento del dottorato di ricerca. Nel frattempo il Ministero ha presentato la bozza per il la nuova disciplina.

I chiarimenti della Circolare della Funzione Pubblica: "Con la l. n. 240 del 2010 (c.d. Legge Gelmini) è stato previsto in maniera innovativa che il collocamento in aspettativa del dipendente avviene "compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione", accordando così all’interessato una posizione giuridica soggettiva condizionata, la cui realizzazione è subordinata alle esigenze di buon andamento. Inoltre, sempre al fine di non pregiudicare l’organizzazione e l’azione dell’amministrazione (soprattutto nell’attuale momento storico, caratterizzato da forti limitazioni all’acquisizione di nuove risorse umane) evitando anche di limitare la fruizione dell’aspettativa ad una ristretta cerchia di interessati, il diritto al congedo è riconosciuto a coloro che hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca e a coloro che sono stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando del congedo senza poi aver conseguito il titolo.

Con l’art. 5 del d.lgs. n. 119 del 2011 (attuativo della delega conferita al Governo con l’art. 23 della l. n. 183 del 2010 per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi), è stato poi chiarito che la ripetizione degli importi corrispondenti al dipendente in aspettativa retribuita (nel caso in cui ci sia stata questa opzione da parte dell’interessato) è dovuta solo se il dipendente cessa da qualsiasi rapporto di lavoro o di impiego con l’amministrazione pubblica, mentre nessuna ripetizione è prevista nel caso di passaggio per mobilità o vincita di concorso presso altra amministrazione. La motivazione di questa esplicita disciplina risiede nella consapevolezza del valore dell’accrescimento culturale e professionale che di regola consegue al dottorato, valore che non è e non può essere limitato alla singola istituzione di competenza, ma è riferito all’intero apparato pubblico che si arricchisce nel suo complesso di professionalità. Lo stesso d. lgs. n. 119 ha poi chiarito esplicitamente che il nuovo regime dell’aspettativa per dottorato di ricerca riguarda anche il personale soggetto nell’ambito applicativo del d.lgs. n. 165 del 2001, per il quale era intervenuta la disciplina da parte dei CCNL di comparto"

La circolare

Congedo per dottorato, chiarimenti dal ministero

Il 27 settembre inoltre il Ministero ha presentato una bozza del decreto sulla nuova disciplina del dottorato di ricerca

Lo schema di decreto

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