Art. 59 personale ATA: le ferie maturate nell’anno precedente possono essere fruite nella scuola di supplenza

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Collaboratori scolastici che accettano supplenza per assistente amministrativo sulla base dell’art. 59: come fruire delle ferie dell’anno precedente. 

Un nostro lettore chiede

Sono un collaboratore scolastico a tempo indeterminato, dal 16 ottobre ho preso un incarico a tempo determinato come assistente tecnico dalla terza fascia d’istituto, la mia domanda è, le ferie non godute e cioè dell’anno precedente, le posso prendere durante questa nomina oppure quando dal primo luglio torno nella mia sede di titolarità anche se come da regola le ferie dell’anno precedente andrebbero consumate entro aprile.   Attendo risposta Grazie

di Giovanni Calandrino – Il personale ATA fruisce delle ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio, durante tutto l’anno. Inoltre può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.

La fonte normativa è lo stesso CCNL scuola/2007 art. 13 comma 11.

Il personale A.T.A. fruisce le ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA (art. 13.10 CCNL/2007).

Inoltre il titolare di supplenza ai sensi dell’art. 59 può fruire delle ferie non godute (durante la supplenza in altro profilo) nella scuola di titolarità. In merito esiste la circolare dell’Ufficio scolastico territoriale di Torino e l’orientamento ARAN che affronta la questione in modo dettagliato:

Circolare n. 395/2009 dell’Ufficio scolastico territoriale di Torino :

Si comunica a tutte le Istituzioni Scolastiche che, per il personale con contratto a tempo indeterminato che accetta un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 del C.C.N.L.2006/2009, non è previsto da alcuna disposizione di legge o contrattuale il pagamento delle ferie non godute, le quali devono essere concesse o disposte (se non fruite durante il corso dell’anno), al rientro nella sede di titolarità.

Si richiama in merito, in particolare il C.C.N.L. 2006/2009 Comparto scuola – art. 13, c. 8 (le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili…).

È inoltre appena il caso di ricordare che il diritto a ferie annuali retribuite è costituzionalmente garantito dall’art. 36, c. 3: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

Si specifica inoltre che il C.C.N.L. 2006/2009 Comparto scuola – art. 13, c. 15 – prevede il pagamento sostitutivo delle ferie, per il personale a tempo indeterminato e determinato, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro: il personale destinatario dell’art. 59, al termine del contratto a tempo determinato, non cessa dal rapporto di lavoro, rientrando nella sede di titolarità per proseguire il servizio a tempo indeterminato.

Per i motivi sopra espressi si fa presente che questo Ufficio, nel caso pervengano provvedimenti da parte di codeste I.I.S.S. di pagamento sostitutivo ferie non godute (inerenti l’anno 2008/2009) del personale di cui all’art. 59 C.C.N.L. 2006/2009 Comparto scuola, non provvederà alla loro registrazione. Si invitano pertanto i signori Dirigenti delle scuole di titolarità a concedere o disporre le ferie entro il 31/8/2009.

A tal proposito anche l’ARAN ha fornito un suo “Orientamento applicativo”:

Si precisa che il parere sulla legalità del decreto di liquidazione delle ferie maturate e non godute esula dai compiti di questa Agenzia che può, invece, formulare orientamenti riguardanti le clausole contrattuali.

Nel caso specifico l’ art. 59 del CCNL 2006/2009 consente al personale ATA di accettare contratti a tempo determinato, nell’ambito del comparto scuola e di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

L’accettazione dell’incarico prevede l’applicazione della disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

In materia di ferie l’ art 13, comma 8, (norma comune sia per il personale docente e ATA a tempo indeterminato sia per il personale docente e ATA a tempo determinato) esplicita perentoriamente che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili tranne quanto previsto dal comma 15 (all’atto di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti non siano state fruite).

Il comma 10, del medesimo articolo, stabilisce che la fruizione della ferie non godute a causa di particolari esigenze di servizio o in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia dal suddetto personale possa essere differita rispetto a quanto disciplinato dal precedente comma 9.

Pertanto, a parere di questa Agenzia, per quanto espressamente previsto dal vigente CCNL e considerato che personale destinatario dell’art. 59 rientrando nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato non cessa il rapporto di lavoro, non si ravvisano le condizioni per attivare un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruite.

La fruizione delle ferie maturate e non godute dovrebbe essere favorita al rientro nella sede di titolarità.

Purtroppo non esiste normativa che indichi il contrario, ovvero che le ferie maturate nell’anno precedente si possano fruire nella scuola di servizio in qualità di supplente annuale con art. 59. È pur vero che il CCNL scuola in materia di fruizione ferie è piuttosto chiaro affermando che di norma devono essere fruite non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, inoltre a parere dello scrivente l’orientamento dell’ARAN potrebbe essere letto anche con effetto opposto, nel senso che considerata la continuità del rapporto di lavoro le ferie già maturate o non consumate (dell’A.S. precedente) potrebbero essere utilizzate anche in sede di supplenza ai sensi dell’art. 59. Tengo a precisare che questa è una indicazione personale alla luce dei riferimenti riportati sopra.

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