Arriva la sentenza del Consiglio di Stato per la Mobilità Professionale ATA dall’Area B all’Area D, anno scolastico 2009/10 – 2010/11

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di Giovanni Calandrino – Dopo 4 anni arriva l’importante sentenza (definitiva) del Consiglio di Stato relativa all’ammissione ai corsi professionali per i passaggi dall’Area B all’Area D del personale ATA.

di Giovanni Calandrino – Dopo 4 anni arriva l’importante sentenza (definitiva) del Consiglio di Stato relativa all’ammissione ai corsi professionali per i passaggi dall’Area B all’Area D del personale ATA.

Nel lontano 2010, il MIUR deliberava con decreto direttoriale del 28 gennaio 2010, n. 979. La riapertura delle procedure selettive per i passaggi del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) dall’area contrattuale inferiore all’area immediatamente superiore, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

All’epoca dei fatti una delegazione Anquap aveva chiesto al MIUR l’ammissione al corso di formazione e all’esame finale per tutti quelli che avevano superato la prova selettiva al bando sopra menzionato. Insistendo sul rivedere in aumento il contingente del personale da ammettere alla formazione e quindi, all’esame finale in ogni provincia, modificando l’allegato 1 al Decreto Direttoriale 979 del 28 gennaio 2010.

Il 14 luglio 2014 finalmente arriva un IMPORTANTE sentenza (definitiva) del Consiglio di Stato concernente l’ammissione ai corsi di formazione.

Il Consiglio di Stato dà ragione (seppur in ritardo) alla tesi sempre sostenuta dall’ANQUAP. Infatti, il numero di Assistenti Amministrativi che doveva essere ammesso alla formazione, dopo il superamento dei test preselettivi doveva essere incrementato.

Nella sentenza (nei confronti dell’USR Emilia Romagna), si fa importante riferimento all’art. 5 comma 4, del CCNI del 3 dicembre 2009, dove si ribadisce che Il personale utilmente collocato negli elenchi definitivi di cui al comma 3 è ammesso a frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 8, in misura doppia rispetto al contingente dei posti annualmente riservati alla mobilità professionale. Tenuto conto della cadenza biennale delle procedure di mobilità, … …  il numero complessivo di personale da avviare ai corsi di formazione è, pertanto, pari a quattro volte il contingente dei succitati posti calcolati per il primo anno del biennio di riferimento.

Dopo la prolungata attesa ci auguriamo che l’amministrazione dia veloce esecuzione alla sentenza.

Ecco la sentenza del Consiglio di Stato

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