Area Unica Sostegno scuola superiore: basta discriminazione! Eliminiamo la divisione

Di Lalla
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Liella Stagno – Perché il criterio dell’assegnazione degli incarichi sia "oggettivo" come il punteggio maturato in graduatoria e non si presti a "scelte discutibili" e scollegate dalle effettive necessità degli alunni.

Liella Stagno – Perché il criterio dell’assegnazione degli incarichi sia "oggettivo" come il punteggio maturato in graduatoria e non si presti a "scelte discutibili" e scollegate dalle effettive necessità degli alunni.

Perché il corso di specializzazione per le attività di sostegno è stato per tutti "multidisciplinare" e senza divisione in aree.

Perché la “divisione in aree" non ha alcun fondamento: né giuridico, né pedagogico.

Perché la “divisione in aree" non rispetta il diritto dell’alunno diversabile alla continuità didattica.

Perché l’insegnante specializzato non è un "mero ripetitore" del docente curriculare, ma il "mediatore didattico e dell’integrazione".

Perché di fatto, nelle scuole l’insegnante specializzato segue l’alunno in tutte le discipline, prescindendo dalla propria abilitazione in una classe di concorso.

INCONTRIAMOCI PER DISCUTERE INSIEME DELLA PETIZIONE ON-LINE

Il giorno 24 SETTEMBRE p.v. alle ore 16:30 al Collegio di Maria in via Roma n° 48 – MONREALE (PA)

AREA UNICA SOSTEGNO – SCUOLA SUPERIORE
GIUSTIZIA E TRASPARENZA sempre e per tutti

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Nell’ambito della ridefinizione delle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado si rileva la necessità di unificare l’elenco degli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di II grado
attualmente suddiviso in quattro aree:
scientifica (AD01),
umanistica (AD02),
tecnica professionale artistica (AD03),
psicomotoria (AD04).

Tale suddivisione non sussiste nella scuola secondaria di I grado e la sua applicazione nella scuola secondaria di II grado non ha fondamento giuridico né pedagogico.
Tutti gli insegnanti di sostegno seguono il medesimo corso di specializzazione – a prescindere dalla classe disciplinare da cui provengono – ricevendo la stessa formazione e di fatto, nelle scuole, viene loro richiesto di affiancare tutti i docenti curricolari e di seguire gli alunni in tutte le materie a prescindere dalla propria area di appartenenza, sulla base delle necessità degli alunni
che di volta in volta si presentano. Mentre si richiede ai docenti curricolari di conoscere gli argomenti specifici da proporre agli allievi, ai docenti di sostegno – mediatori didattici e dell’integrazione
e non meri ripetitori dei docenti curriculari – si richiede di progettare e sperimentare le metodologie più adatte ai fabbisogni e alle necessità dei propri alunni.
La suddivisione in aree disciplinari delle attività di sostegno nelle scuole superiori non è stata istituita per legge; il riferimento normativo per ogni ordine di scuola è lo stesso: la Legge 104/1992.

Sembrerebbe, tuttavia, che l’equivoco scaturisca da un’errata interpretazione del comma 5 dell’art. 13 di tale legge, che recita: "Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al co. 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato".

E’ opinione diffusa ormai che gli operatori della scuola non abbiano compreso che l’espressione "nelle aree disciplinari" era riferito alle "attività didattiche" e non ai "docenti specializzati" che sono specializzati invece in tutte le aree.

Sulla base di tale errata interpretazione fu emanata l’O.M. n. 78 del 23.03.1993 con la quale venne creata una corrispondenza fra aree disciplinari e classi di concorso ai fini dell’insegnamento di sostegno
nella scuola secondaria di II grado; con tale provvedimento si fanno confluire, per es., nell’area tecnica AD03 ben 132 tipologie di classi di concorso.
Si va da insegnanti diplomati tecnico pratici, di formazione prettamente professionale, ad insegnanti di materie giuridiche ed economiche di connotazione più vicina all’area umanistica.
Mentre nell’area scientifica AD01 confluiscono 12 classi di concorso, nell’area umanistica AD02 confluiscono 25 classi di concorso e nell’area psicomotoria AD04 confluisce un’unica classe di concorso.

Tale suddivisione, si può prestare ad una gestione poco chiara della designazione delle cattedre di sostegno alle diverse aree e le assegnazioni dei docenti di sostegno avvengono con criteri non sempre trasparenti e spesso scollegati dalle effettive necessità degli alunni.

A causa di questo sistema di reclutamento docenti di sostegno di una determinata area con un punteggio più alto rimangono disoccupati e docenti di altre aree con un punteggio più basso continuano a ricevere incarichi di supplenza annuale dall’USP.
Il meccanismo di cui sopra spesso penalizza insegnanti precari con maggior numero di anni di servizio che talvolta non ricevono l’incarico e perfino i docenti di ruolo che possono perdere la continuità
nella scuola in cui insegnano e questo inevitabilmente danneggia anche gli alunni diversamente abili, che vengono lesi nel loro diritto alla “continuità didattica” con il medesimo insegnante di sostegno.

L’unificazione delle aree, darebbe a tutti le stesse opportunità.

Inoltre spesso un insegnante di sostegno, nominato dagli USP sulla propria area, quando arriva a scuola si vede assegnare ragazzi diversamente abili che appartengono ad un area disciplinare diversa dalla propria e si verifica, altresì, che quando l’elenco di un’area viene esaurito si attingano i docenti dagli elenchi di altre aree in maniera incrociata tenendo conto solo del loro punteggio e ciò a ulteriore riprova della inutilità della divisione in 4 aree e della necessità della riunificazione in un unico elenco.

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