Approvato DdL in materia di lavoro pubblico e privato: cambiano permessi per Legge 104 e norme su congedi e assenze

Di Lalla
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red – Numerose per la scuola le novità contenute in questo disegno di Legge (n. 1441 quater-f collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013): si va dai permessi per assistere parenti con handicap alla delega al Governo per l’azione di decreti legislativi in materia di permessi, assenze e congedi, all’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, che si può asssolvere anche nei percorsi di apprendistato.

red – Numerose per la scuola le novità contenute in questo disegno di Legge (n. 1441 quater-f collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013): si va dai permessi per assistere parenti con handicap alla delega al Governo per l’azione di decreti legislativi in materia di permessi, assenze e congedi, all’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, che si può asssolvere anche nei percorsi di apprendistato.

Queste le novità [fonte Asca]

  • Rafforzamento della trasparenza nella P.A. (Art. 5)
    Semplificazione degli obblighi di informazione cui sono tenute le Pubbliche amministrazioni, ovvero la trasmissione per via telematica al Dipartimento della Funzione pubblica di tutti i dati relativi a retribuzioni annuali, curricula vitae, indirizzi di posta elettronica e numeri telefonici d’uso professionale dei dirigenti nonche’ i tassi di assenza e di maggiore presenza di tale personale. Tutti questi dati saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento.
  • Mobilita’ e aspettativa del personale (Artt. 13 e 18)
    Ampliata la sfera di applicazione sia della ”mobilita’ collettiva” che della ”mobilita’ volontaria”.
    Nel primo caso saranno attivate tutte le procedure necessarie per ricollocare il personale in esubero;
    nel secondo, invece, si prevede la possibilita’ di utilizzare in assegnazione temporanea il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni per un periodo non superiore al triennio.
    I dipendenti pubblici, inoltre, potranno essere collocati in aspettativa non retribuita, per un massimo di dodici mesi, anche per avviare un’attivita’ professionale o imprenditoriale autonoma. Durante tale periodo non saranno quindi applicate le disposizioni che prevedono l’incompatibilita’ e il cumulo degli impieghi nei confronti del dipendente della Pubblica amministrazione.
  • Trattamento dei dati personali (Art. 14)
    Saranno oggetto di protezione soltanto le notizie concernenti la riservatezza dei dati strettamente personali, come ad esempio lo stato di salute o comunque atti a rivelare informazioni sensibili.
  • Pari opportunita’ e assenza di discriminazioni (Art.21)
    Istituito il ”Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunita’, la valorizzazione del benessere di chi lavoro e contro le discriminazioni”, formato da rappresentanti dell’amministrazione e dalle rappresentanze sindacali, che dovra’ garantire e vigilare sull’effettiva pari opportunita’ tra uomini e donne, nonche’ a contrastare fenomeni di ”mobbing’.
  • Permessi, congedi e assistenza a familiari con handicap (Artt. 23-24)
    Delega al Governo perchè entro 6 mesi riordini con decreti legislativi le norme in materia di congedi, malattia e permessi (anche quelli volti a favorire l’assistenza dei portatori di handicap). Le organizzazioni sindacali e le commissioni parlamentari dovranno esprimere il loro parere, ma non sarà vincolante. Ciò significa che le norme non saranno più contenute nei contratti nazionali.
    Quanto ai permessi per l’assistenza ai portatori di handicap, con l’art. 24 viene modificata la Legge n.104 del 1992, limitandone il diritto in relazione al grado di parentela e riconoscendone la fruibilita’ in forma alternata a un solo lavoratore dipendente per volta per la stessa persona con handicap in situazione di gravita’. La ratio della norma non e’ quella di colpire la valenza sociale della disciplina di tutela delle persone con handicap bensi’ -al contrario – quella di razionalizzarne i presupposti e l’utilizzo, contrastando con decisione ogni forma di abuso.
  • Trasmissione online all’Inps dei certificati di malattia (Art. 25)
    A decorrere dal gennaio 2010 saranno estese anche al settore privato le norme in materia di rilascio e di trasmissione dell’attestazione di malattia, gia’ previste per i dipendenti pubblici. Anche i medici privati saranno pertanto sottoposti alle norme in materia di rilascio e di trasmissione telematica dell’attestazione di malattia, cosi’ come gia’ avviene per i medici di base. La certificazione dovra’ essere trasmessa per via telematica direttamente all’Inps, che a sua volta la inoltrera’ all’amministrazione di competenza, ai sensi dell’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2009 (”Riforma Brunetta della PA”).

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