Annullata sanzione disciplinare ad un docente. Il Giudice del Lavoro condanna Dirigente Scolastico di Barletta

Di Lalla
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inviato dal Prof. Bartolo Danzi – Un docente di matematica ha impugnato la sanzione disciplinare della multa per quattro ore di retribuzione, irrogatagli il giorno 7 Marzo 2012, perchè accusato di “un violento alterco con una collega, a cui aveva contestato una presunta violazione al seggio elettorale per le elezioni delle rsu, utilizzando un tono della voce alto così che gli improperi veementi, profferite dal docente, erano uditi per tutto il corridoio richiamando l’attenzione di studenti ed operatori della scuola.

inviato dal Prof. Bartolo Danzi – Un docente di matematica ha impugnato la sanzione disciplinare della multa per quattro ore di retribuzione, irrogatagli il giorno 7 Marzo 2012, perchè accusato di “un violento alterco con una collega, a cui aveva contestato una presunta violazione al seggio elettorale per le elezioni delle rsu, utilizzando un tono della voce alto così che gli improperi veementi, profferite dal docente, erano uditi per tutto il corridoio richiamando l’attenzione di studenti ed operatori della scuola.

Il docente rivoltosi presso il sindacalista prof. Bartolo Danzi, candidato nella lista rsu di cui lo stesso Danzi era presentatore (poi eletto a pieni voti), veniva dapprima assistito in sede di audizione a difesa dal noto sindacalista e poi con ricorso presso il competente Magistrato del Lavoro di Trani, con l’assistenza degli Avvocati Roberto Gammarota e Ruggiero Marzocca del foro di Trani.

Deduceva la totale infondatezza della contestazione nonché la sua tardività, concludendo per l’annullamento della sanzione e chiedendo la condanna alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, vinte
le spese di giudizio con distrazione.

Si costituiva l’istituto scolastico, covenuto, resistendo alla domanda.

Il Giudice del lavoro di Trani Dott.ssa Chirone con una sentenza esemplare ha accolto tutte le argomentazioni degli avvocati Marzocca e Gammarota.

Infatti, ha puntualizzato che “Va preliminarmente puntualizzato che l’onere della prova circa i presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno portato all’irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa grava sul datore di lavoro, in forza di una’applicazione estensiva dell’art. 5 L. n.604/66(arg. , ex plurimis , da Cass., sez lav.17.8.2002 n.11153).

Ciò posto, il supporto probatorio apportato da parte resistente si limita alla prova testimoniale di due persone, quali le professoresse……, che risultano essere in parte a loro volta coinvolte nella vicenda, avendo mancato anche loro per alcni aspetti che di seguito si preciseranno, di adottare i comportamenti idonei che il caso richiedeva, circostanza che fa quindi ritenere che le testimoni, sono a loro volta portatrici di un interesse a che la vicenda sia accertata in maniera tale che tutta la colpa dell’alterco ricada sul docente che ha proposto ricorso.

In particolare il teste……, presente al momento dei fatti per cui è causa, ha precisato che il ricorrente rappresentò le proprie osservazioni alla commissione elettorale con toni garbati e senza offesa per nessuno, mentre fu la commissione , in persona dei suoi componenti, ad aggredirlo, la teste P. , comunque non è stat in grado di indicare alcun nome delle persone, tra studenti e docenti che, sarebbero accorsi sul luogo, attirati verosimilmente dalle urla, interrompendo in tal modo le lezioni in corso. Anzi tale ultima circostanza è addirittura sconfessata dalla seconda teste indicata dall’istituto scolastico resistente e, a sua volta componente del seggio elettorale, atteso che, la sig.ra L., ha detto che, solo un docente di ed. fisica, tale prof. V., era nelle loro vicinanze in quanto stava provvedendo a far rientrare in classe i propri alunni che ritornavano dalla palestra , egli avvicinò a loro, nell’immediatezza del fatto.

Dunque non vi è alcuna certezza che i fatti si siano svolti proprio nel senso riferito dalle due docenti componenti il seggio elettorale salvo a ricorrere a mere presunzioni …………………….non gravi né precise e concordanti e che, quindi, non possono essere poste alla base della costruzione accusatoria.

A ciò si aggiunga che, lo stesso Presiente del seggio elettorale, avrebbe dovuto, di sua iniziativa, riportare a verbale, da far sottoscrivere dalle parti conivolte, l’intera vicenda e, non farsi trasportare sull’alterco di tipo verbale che si stava instaurando nel contraddittorio della ricorrente.

Avrebbe dovuto altresì informare prontamente di questo il capo d’istituto inviandogli copia del verbale e, avrebb dovuto riportare le proprie osservazioni, circa la contestazione comunque importante che gli
veniva fatta in quel momento da un elettore circa la possibilità di manomissione dell’urna elettorale stranamente chiusa solo da un semplice spago privo di tutte quelle precauzioni, quale la sigla apposta sullo
stesso dai componenti del seggio, che garantiscono l’impossibilità di apertura dell’urna se non al momento del crollo delle schede elettorali.

Siamo in presenza, quindi, in questa sede, di dichiarazioni non univoche che riguardano la gran parte dei fatti contestati che portano a ritenere insussistenti i fatti posti a base dell’impugnata sanzione, in un quadro processuale che è bene rimarcarlo, onere della prova è della parte datoriale.

Peraltro, la sanzione comminata dall’istituto resistente difetta del requisito della tipicità attesa la mancata previsione della stessa nelle norem che regolano la procedura del personale docente all’interno dell’ammnistrazione scolastica, in palese violazione dell’art. 7 L.300/70. Infatti, una cosa è la sanzione della sospensione dall’insegnamento e dal trattamento retributivo, altra cosa del tutto differente è invece la sanzione della multa, comminata al ricorrente pur non essendo ricompresa nell’ambito delle sanzioni da irrogare.(1)

Per quanto procede il Giudice del Tribunale di Trani in accoglimento del ricorso ha annullato la sanzione comminata al ricorrente con conseguente diritto di quest’ultimo di recuperare l’importo retributivo
per quattro ore, sotrattogli in esecuzione della sanzione illegittimamente irrogatagli, con gli accessori di legge;

– condanna la soccombenza al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1500,00, oltre Iva e cap come per legge , da distrarsi i favore dei procuratori antistatari.

Note: (1) Rt. 55 D.lgs165/01 – art. 91 CCNL 2006/09 comparto scuola , art. 492 T.U. n.297/94, art. 7 L.300/70, errata applicazione dell’art.92 CCNL 2006/09 ATA.

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