Anno scolastico valido anche con meno di 200 giorni. Limite assenze studenti e come conteggiare occupazione

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A fornire risposte esaurienti l'USR Toscana che si occupa della validità dell'anno scolastico con meno di 200 giorni di frequenza, del limite di assenze degli alunni, delle assenze degli alunni per occupazione.

A fornire risposte esaurienti l'USR Toscana che si occupa della validità dell'anno scolastico con meno di 200 giorni di frequenza, del limite di assenze degli alunni, delle assenze degli alunni per occupazione.

Validità anno scolastico con meno di 200 giorni di frequenza.

La C.M. n.1000 del 22.02.2012 ha disposto che si possa scendere al di sotto dei 200 giorni di frequenza, solo in conseguenza di cause di forza maggiore consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili. In ogni caso le istituzioni scolastiche potranno valutare la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero anche parziale dei giorni di lezione non effettuati.

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Limite di assenze degli studenti

L'anno scolastico è valido se lo studente di scuola secondaria frequenta le lezioni per almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, fatte salve le motivate deroghe in casi eccezionali deliberate dal collegio dei docenti ( C.M. n. 20 del 4.03.2011).

La normativa sul limite di assenze degli studenti

Assenze dalle lezioni per occupazioni

Le assenze dalle lezioni per le occupazioni non possono certamente essere ritenute utili ex se, ai fini del calcolo per raggiungere il limite richiesto dei tre quarti di frequenza.

Appare opportuno che il collegio dei docenti – sottolinea l'USR Toscana – organo preposto a decidere in merito alle deroghe, valuti se i giorni dell'occupazione possano essere ritenuti validi e a quali condizioni ai fini del computo dei tre quarti del monte ore annuo, anche tenendo conto del diverso profilo comportamentale e condizione soggettiva degli alunni.

Cause di forza maggiore hanno impedito ai dipendenti di svolgere il servizio

Ovviamente nessun problema si può porre per i dipendenti che, per cause di forza maggiore non a loro imputabili, non hanno potuto svolgere la prestazione prevista. Si evidenzia infine che i docenti, in ogni caso, anche se non obbligati, devono essere disponibili ad ogni coinvolgimento che il Dirigente scolastico ritenga di porre in essere, nella particolare e delicata situazione di cui trattasi.

La nota dell'USR Toscana

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