Anno prova neo assunti, computo giorno libero nei 120 giorni e calcolo 120/180 gg in proporzione orario servizio

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Il 31 luglio u.s., come abbiamo prontamente riferito, si è svolto un incontro Miur-sindacati, avente per oggetto l’anno di prova e formazione per i docenti neo assunti. 

Anno di prova neoassunti. Le novità: eventuali visite a scuole con progetti innovativi (a carico dei docenti) e sviluppo sostenibile tra i laboratori

Dal 2017/18 essere tutor di un docente neoimmesso in ruolo vale per la formazione obbligatoria

Oltre alle novità illustrate dall’amministrazione(vedi articoli sopra riportati), che saranno comunicate a breve tramite apposita nota, si è parlato anche del calcolo dei 120 giorni di effettiva attività didattica necessari al superamento dell’anno di prova, del calcolo proporzionale dei predetti giorni e dei 180 di servizio e, infine, dello svolgimento dell’anno di prova per chi ritorna, tramite passaggio, nel ruolo di precedente titolarità.

Al riguardo la Uil ha proposto al Miur di:

  • non far svolgere l’anno di prova a chi ritorna, tramite passaggio di ruolo, nel ruolo di precedente titolarità relativamente al quale ha già svolto l’anno di prova e formazione;
  • conteggiare, nell’ambito dei 120 giorni di attività didattica, anche il giorno libero e il sabato, se la scuola adotta il modello orario con la settimana corta;
  • svolgere un calcolo proporzionale, relativamente ai 120/180 giorni, per coloro i quali svolgono servizio in part time verticale o con spezzone orario (Il Miur, ricordiamo noi, si era espresso in tal sense nel 2015 cin apposita nota ) .

Le suddette proposte  saranno oggetto di un prossimo specifico incontro.

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