Anno di prova su materie affini o sostegno per nomine in ruolo dopo il 31 agosto 2012. Chiarimenti

Di Lalla
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Lalla – Chiarimento dell’USR Puglia sul superamento del periodo di prova del personale scolastico nominato in ruolo dopo il 31.8.2012, con decorrenza giuridica dal 1°.9.2012 ed economica dal 1°.9.2013, in servizio nel corrente anno scolastico come supplente annuale su materie affini.

Lalla – Chiarimento dell’USR Puglia sul superamento del periodo di prova del personale scolastico nominato in ruolo dopo il 31.8.2012, con decorrenza giuridica dal 1°.9.2012 ed economica dal 1°.9.2013, in servizio nel corrente anno scolastico come supplente annuale su materie affini.

I docenti che, nominati in ruolo dopo il 31.8.2012, prestano servizio con contratto a tempo determinato per insegnamenti diversi rispetto all’insegnamento per il quale hanno conseguito la nomina in ruolo, devono fare riferimento alla nota ministeriale n. 3699 del 29.2.2008, secondo la quale il periodo di servizio prestato come supplente è valido ai fini della prova, purchè svolto, nello stesso insegnamento o classe di concorso o
nell’insegnamento di materie affini.

Per materie affini devono intendersi tutte quelle materie che possono essere insegnate con lo stesso titolo di studio o di abilitazione posseduto dall’interessato ed utilizzato ai fini della immissione in ruolo per cui deve sostenere il periodo di prova.

Circa la validità del servizio su posto di sostegno ai fini del superamento del periodo di prova, va considerato che per l’assunzione su posti di sostegno, si attinge alle medesime graduatorie dei concorsi ordinari o per titoli, fermo restando la necessità del possesso del titolo di specializzazione.

La nota dell’USR Puglia

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