Coronavirus, come prosegue anno prova insegnanti neoassunti. Le indicazioni del Ministero

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Anno di prova neoassunti e con passaggio di ruolo 2019/20, validità a attività formative a distanza

Quesito

Buongiorno a tutta la Redazione,
sono un’insegnante di Lettere.  C’è qualche notizia riguardo alla proposta di seguire i corsi a distanza? Possiamo sperare che il nostro anno di prova si concluda nel corso del presente anno scolastico? 

Rispondiamo al quesito della nostra lettrice ricordando il percorso previsto per i docenti in anno di prova e cosa prevedono le indicazioni ministeriali al riguardo.

Percorso neoassunti

Il percorso formativo, che svolgeranno i docenti in anno di formazione e prova, come indicato anche dalla nota prot.n. 39533 del 4/9/2019, è articolato in:

  1.  incontri propedeutici e di restituzione finale;
  2. laboratori formativi e/o visite in scuole innovative;
  3. ” peer to peer “;
  4. formazione on-line

Il superamento dell’anno di prova, che si conclude con una colloquio innanzi al Comitato di valutazione, è subordinato allo svolgimento di 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattica, nel corso dell’anno scolastico, ai sensi del DM 850/2015.

Indicazioni ministeriali

  • Svolgimento attività

La nota Miur del 6 marzo 2020, recante le prime indicazioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica, ha sospeso tutte le attività formative in presenza dei docenti, comprese naturalmente quelle per i neo immessi, prevedendo che le stesse dovranno essere realizzate in modalità tematica:

Pertanto, fino al cessare dell’emergenza e comunque fino a diversa comunicazione delle autorità competenti, le attività formative rivolte ai docenti neoassunti 2019-2020 (nota DGPER prot.n. 39533 del 4/9/2019) … e in generale tutte le iniziative di formazione riguardanti il personale della scuola dovranno essere realizzate con modalità telematiche svolte a distanza. 

La attività dunque dovranno essere svolte a distanza.

  • Giorni servizio e attività didattica

Per quanto riguarda i giorni di servizio e di attività didattica, nella summenzionata nota leggiamo quanto segue:

Gli atti normativi adottati, come in altre situazioni similari del passato, garantiscono la validità dell’anno scolastico, per le specifiche situazioni determinatesi, derogando al complesso dei 200 giorni di lezione di cui all’articolo 74 del Testo Unico e, di conseguenza, ai termini necessari alla validità dei periodi di formazione e prova del personale scolastico, come disposti ai sensi della normativa vigente.

La nota dunque indica una deroga ai termini necessari alla validità dei periodi di formazione e prova, quindi dei giorni necessari al superamento dello stesso.

Risposta al quesito

Alla luce di quanto detto, affermiamo che:

  • in riferimento ai giorni da svolgere (servizio e attività) l’anno di prova sarà valido, considerata la suddetta dergoa;
  • le attività di formazione sono organizzate a livelle territoriale regionale, per cui la nostra lettrice dovrà seguire le indicazioni della regione di servizio in relazione allo svolgimento delle stesse a distanza (ad esempio l’USR Campania ha già fornito indicazioni in merito).

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