Anno prova e formazione, quali docenti non devono svolgerlo

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Il Miur ha pubblicato la nota che fornisce indicazioni per l’anno di formazione e prova 2019/20 per i docenti neoassunti o con passaggio di ruolo.

Ricordiamo in questa scheda chi sono i docenti che non devono svolgere l’anno di prova e formazione, in quanto il dovere è già stato assolto nel corso della carriera professionale.

Non devono svolgere il periodo di prova i docenti

  • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e
    grado di nuova immissione in ruolo;
  • che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo e abbiano già svolto il periodo di
    formazione e prova nel medesimo ordine e grado
  •  destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, compreso l’eventuale percorso FIT ex DDG 85/2018;
  • già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova e siano nuovamente assunti da Concorso straordinario 2018 per infanzia e primaria per il medesimo posto (come precisato dal D.M. 17/10/2018, art. 10, c. 5)
  • che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo ordine e grado, nonché i docenti già titolari di posto comune/sostegno destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato da altra procedura concorsuale su posto comune/sostegno del medesimo ordine e grado.

Si tratta di un argomento che la nostra redazione aveva già affrontato a luglio. Il Miur ha confermato le nostre indicazioni

Anno prova neoassunti, diplomati magistrale: non tutti devono svolgerlo

Anno prova neoimmessi 19/20: laboratori, attività online, visiting, ruolo tutor e dirigente. Nota Miur [ANTEPRIMA]

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