Anno prova “bocciati” 2017/18, dirigente tecnico verificherà idoneità del docente

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E’ possibile ripetere l’anno di formazione e prova, delineato dal DM n. 850/2015, qualora non lo si superi? Quante volte è possibile ripetere il predetto anno?

Normativa

L’art 1 comma 119 della legge 107/2015 così detta:

“in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile”.

I docenti che non hanno superato l’anno di prova (esito negativo), quindi, possono ripeterlo soltanto per una seconda volta.

Il DM 850 all’art. 14 prevede:

nel secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato [di valutazione dei docenti] al termine del secondo periodo di prova”.

Dirigente tecnico

I docenti, che ripetono l’anno di prova, dunque, saranno sottoposti ad una verifica da parte di un dirigente tecnico.

Il dirigente tecnico:

  • rileverà tutti gli elementi utili per verificare l’idoneità del docente;
  • stilerà una relazione che sarà poi vagliata dal Comitato di Valutazione.

Comitato di valutazione

Il Comitato, com’è noto, procederà ad esprimere un parere non vincolante, sulla base del quale il dirigente scolastico confermerà o meno in ruolo il docente.

Docenti “bocciati” 2017/18

Nel corrente anno scolastico, svolgeranno l’anno di prova con la supervisione ( o meglio verifica) del dirigente tecnico i docenti che non hanno superato l’anno di prova nel 2017/18.

Sottolineiamo che la fattispecie sopra riportata riguarda soltanto coloro i quali sono stati valutati negativamente e non coloro i quali hanno rimandato il periodo di prova per il mancato raggiungimento dei 180/120gg o per altri motivi che hanno determinato il rinvio del predetto periodo.

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