Anno di prova, no per docenti con passaggio di ruolo di ritorno. Si deve nominare comunque il tutor?

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Anno di prova: in caso di passaggio di ruolo di ritorno, deve ripetersi?

Una lettrice ci chiede: Salve sono una docente entrata in ruolo nel 2007 come insegnante di Scuola primaria a Treviso. Nel 2011 ottengo il passaggio all’infanzia in provincia di Ragusa. Quest’ anno per passaggio ritorno al mio ruolo di origine cioè primaria. Secondo la normativa non dovrei fare l’anno di formazione ma la segreteria mi ha assegnato un tutor dove mi dice che non devo sostenere le ore on line ma comunque sono in anno di prova. Vorrei chiarezza in merito per capire i miei doveri. Infinite grazie.

DM 850/2015: chi deve svolgere l’anno di prova

Sono tenuti a svolgere l’anno di prova e formazione, leggiamo nell’articolo 2 del DM 850/2015:

a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo
indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;

b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono
da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;

c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

Stando al DM 850, dunque, i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo sono tenuti a svolgere l’anno di prova e formazione.

Circolare 2019/20

La circolare n. 39533 del 4 settembre 2019, che fornisce indicazioni in merito allo svolgimento dell’anno di prova e formazione per l’a.s. 2019/20, indica anche chi non deve svolgere l’anno di prova.

Non devono svolgere il periodo di prova i docenti:

  1. che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e
    grado di nuova immissione in ruolo;
  2. che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo e abbiano già svolto il periodo di
    formazione e prova nel medesimo ordine e grado;
  3. destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, compreso l’eventuale percorso FIT ex DDG 85/2018;
  4. già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova e siano nuovamente assunti da Concorso straordinario 2018 per infanzia e primaria per il medesimo posto (come precisato dal D.M. 17/10/2018, art. 10, c. 5);
  5. che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo ordine e grado, nonché i docenti già titolari di posto comune/sostegno destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato da altra procedura concorsuale su posto comune/sostegno del medesimo ordine e grado.

Risposta al quesito

La nostra lettrice, stando al quesito posto, ha già svolto il periodo di formazione e prova nella scuola primaria, grado di istruzione nel quale, dopo il passaggio all’infanzia, ha ottenuto il passaggio di ruolo.

Stando a quanto sopra riportato (vedi punto 2), non deve svolgere l’anno di prova, pertanto non si comprende il motivo per cui le debba essere assegnato un tutor, cosa questa non prevista.

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