Anno di prova, no per chi ottiene passaggio di ruolo di ritorno. Chi deve svolgerlo e chi no

WhatsApp
Telegram

L’anno di formazione e prova per i docenti neoassunti da GaE e GM 2016 e per altre categorie di docenti è disciplinato dal DM n. 850/2015.

Vediamo in questa scheda, ai sensi del succitato DM, chi deve svolgere l’anno di prova e chi no.

Chi deve svolgere l’anno di prova

Devono svolgere l’anno di formazione e prova:

  • i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo
    indeterminato;
  • i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  • i docenti che, in caso di valutazione negativa, effettuano un secondo periodo di prova non rinnovabile;
  • i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

Chi non deve svolgere l’anno di prova

Come indicato anche dall’USR Piemonte, non devono svolgere l’anno di formazione e prova:

  • i docenti che, negli anni scorsi, hanno conseguito la conferma in ruolo su classe di concorso affine nello stesso grado di istruzione (intendendo per affine l’appartenenza alla stesso Ambito disciplinare orizzontale, ai sensi del DM 93/2016) e hanno ottenuto nell’anno scolastico in corso il passaggio di cattedra o una nuova immissione in ruolo;
  • i docenti che, già immessi in ruolo con riserva e superato positivamente l’anno di formazione e di prova, hanno rinunciato per essere reimmessi nello stesso ruolo in altro modo;
  • nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, i docenti che da posto comune sono stati assunti su posto di sostegno o viceversa, nello stesso grado di istruzione;
  • i docenti che, già immessi in ruolo per scorrimento delle GAE e superato
  • positivamente l’anno di formazione e di prova, hanno rinunciato alla
  • precedente nomina per reimmissione in ruolo da concorso ordinario nella stessa classe di concorso o su stesso posto comune/di sostegno;
  • i docenti, che hanno ottenuto un secondo passaggio di ruolo, ritornando a classe di concorso iniziale o affine, per la quale abbiano già svolto e superato il periodo di formazione e di prova.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri