Anno di prova e formazione, per docenti che lo ripetono dirigente tecnico esprime parere consultivo

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Anno di prova, ripetizione da parte dei docenti che non lo hanno superato in seguito a provvedimento del dirigente scolastico. Novità

Cosa prevede la bozza di decreto sulla conclusione dell’anno scolastico 2019/20 e l’avvio del 2020/21, pubblicata in anteprima dalla nostra redazione.

Reiterazione anno di prova

La ripetizione, per una sola volta, dell’anno di prova e formazione dei docenti neoassunti o con passaggio di ruolo, in caso di valutazione negativa, è prevista dalla legge 107/2015, poi ripresa dal DM 850/2015:

La prima al comma 119 detta:

“in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile”

I docenti, che non hanno superato l’anno di prova (esito negativo), ossia che non son stati confermati in ruolo o nel nuovo ruolo (nel caso dei docenti con passaggio di ruolo), dunque, possono svolgerlo soltanto per una seconda volta. Sebbene la norma non lo dica esplicitamente, è chiaro che alla seconda “bocciatura” non ci potrà essere la conferma in ruolo e non si potrà svolgere la professione docente o passare ad altro ruolo.

Il DM 850 all’articolo  14 prevede:

“nel secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato [di valutazione dei docenti] al termine del secondo periodo di prova”.

I docenti, che ripetono l’anno di prova, quindi, saranno sottoposti ad una verifica da parte di un dirigente tecnico, volta a rilevare tutti gli elementi utili per verificare l’idoneità del docente. Il dirigente tecnico, sulla base della citata verifica, stilerà una relazione che sarà poi vagliata dal Comitato di Valutazione, chiamato ad esprimere un parere in merito, sulla base del quale il DS confermerà o meno in ruolo il docente.

A.S. 2019/20: no verifica tecnica ma parere consultivo

La bozza di decreto suddetta, all’articolo 2 comma 5, così prevede:

In relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l’anno scolastico 2019/2020, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cui all’articolo 1, comma 117, della legge citata.

Dunque, qualora la verifica tecnica da parte del dirigente tecnico non sia stata effettuata entro il 15 maggio 2020, la stessa sarà sostituita da un parere consultivo reso dal medesimo dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione.

Il parere del dirigente tecnico, in definitiva, sarà reso al Comitato di valutazione che, ricordiamolo, viene convocato dal dirigente scolastico tra la fine delle attività didattiche e la fine dell’anno scolastico, per esprimere il proprio parere (obbligatorio ma non vincolante) sul superamento o meno del periodo di prova da parte dei docenti neoassunti o con passaggio di ruolo.  Abbiamo ricordato la procedura di valutazione finale in Anno prova neoassunti, fasi valutazione finale: dal colloquio alla conferma in ruolo. Indicazioni Ministero

NB: quanto detto è scritto nella bozza di decreto, per cui potrebbe essere soggetto a modifiche.

Valutazione finale  neoassunti

Quanto alla valutazione finale dei docenti neoassunti o con passaggio di ruolo (che stanno affrontando per la prima volta l’anno di prova), il Ministero ha indicato (come riportato nel succitato articolo) che, al momento, le fasi conclusive della valutazione restano quelle previste dal DM 850/2015, riservandosi di fornire eventuali ulteriori indicazioni.

L’unica raccomandazione fornita ai docenti interessati  è quella di curare con particolare attenzione la documentazione “virtuale” sul proprio periodo di prova e formazione che viene richiesta dalla piattaforma INDIRE, con gli opportuni adattamenti dovuti alla particolare situazione. Documentazione, aggiungiamo, che farà parte del dossier finale che il docente presenterà al comitato di valutazione e sulla quale verterà il colloquio finale.

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