Anno di prova e formazione neoimmessi, chi deve svolgerlo e chi no

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La nota Miur n. 35085 del 2 agosto 2018 ha fornito indicazioni sull’anno di prova e formazione dei docenti neoassunti e non, confermando tutto quanto previsto dal DM n. 850/2015 e la novità introdotta dalla nota n. 33989 del 2 agosto 2017, riguardante la possibilità per i neoimmessi di svolgere delle visite presso scuole innovative.

Ricordiamo in questa scheda quali docenti sono tenuti a svolgere l’anno di prova e quali invece non devono svolgerlo, pur avendo ottenuto un passaggio di ruolo o cambiato tipologia di posto.

Chi deve svolgere l’anno di prova

Sono tenuti a svolgere l’anno di formazione e prova, ai fini della conferma in ruolo:

  • i docenti neo immessi in ruolo a.s. 2018/19;
  • i docenti per i quali ne è stata chiesta la proroga o che non hanno potuto completarlo negli anni precedenti (è possibile, infatti, che il docente, anche per più anni scolastici, si assenti a causa della fruizione di aspettative per motivi di famiglia, per altro lavoro, malattia, congedi per maternità, tali da non permettere, per ogni anno scolastico di riferimento, il raggiungimento dei 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche. In tal caso l’anno di formazione e prova viene differito con motivato provvedimento del DS);
  • i docenti che hanno ottenuto una valutazione negativa al termine del primo anno di formazione e prova (l’anno di prova, ai sensi del DM 850/15, si può ripetere una sola volta);
  • i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.

Chi non deve svolgere l’anno di prova

Non devono svolgere l’anno di formazione e prova:

  • i docenti che, all’interno del medesimo ruolo, lo hanno svolto e superato su posto di sostegno e sono poi passati su posto comune (ad esempio: docente sostegno scuola primaria poi trasferito su posto comune);
  • i docenti che hanno ottenuto un secondo passaggio di ruolo ritornando nella classe di concorso iniziale o affine e per la quale hanno già svolto e superato il periodo di formazione e prova (ad esempio: docente titolare nella A22  – italiano, storia/cittadinanza e geografia nella scuola media – con anno di prova superato, che ottiene il passaggio di ruolo nella classe di concorso A12 – materie letterarie nella scuola secondaria di II grado- e poi un secondo passaggio di ruolo nella A22, per la quale aveva già superato l’anno di prova);
  • i docenti già di ruolo su posto comune e/o di sostegno, che hanno accettato
    l’immissione in ruolo nello stesso grado di istruzione, cambiando tipologia di posto (ad esempio: docente di scuola media già di ruolo su classe di concorso con anno di prova superato, il quale accetta una nuova immissione in ruolo su posto di sostegno sempre nella scuola secondaria di primo grado).

NB: quanto suddetto riguarda i docenti assunti da GaE e da GM 2016; quanto ai docenti ammessi al III anno FIT, seguono un percorso differente sebbene per certi aspetti simile. La grande differenza consiste che gli ammessi al FIT sono ancora supplenti, entreranno in ruolo al termine del predetto terzo anno, previa valutazione positiva. Approfondisci

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