Anno di prova e formazione, chi deve deve svolgerlo e chi no

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I docenti neoimmessi in ruolo da GaE e GM 2016 sono attualmente impegnati nello svolgimento dell’anno di prova e formazione, delineato dal DM 850/2015 e che è distinto dal percorso annuale FIT, cui sono stati ammessi con contratto di supplenza annuale dalle GMRE 2018 i docenti della scuola secondaria che hanno svolto il concorso riservato, ai sensi dell’articolo 17 comma 2 lettera b) del D.lgs. 59/2017.

Vediamo in questa scheda chi deve svolgere l’anno di formazione e prova e chi no.

Chi svolge anno di prova

Sono tenuti a svolgere l’anno di formazione e prova, ai fini della conferma in ruolo:

  • i docenti neo immessi in ruolo a.s. 2018/19;
  • i docenti per i quali ne è stata chiesta la proroga o che non hanno potuto completarlo negli anni precedenti (è possibile, infatti, che il docente, anche per più anni scolastici, si assenti a causa della fruizione di aspettative per motivi di famiglia, per altro lavoro, malattia, congedi per maternità, tali da non permettere, per ogni anno scolastico di riferimento, il raggiungimento dei 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche. In tal caso l’anno di formazione e prova viene differito con motivato provvedimento del DS);
  • i docenti che hanno ottenuto una valutazione negativa al termine del primo anno di formazione e prova (l’anno di prova, ai sensi del DM 850/15, si può ripetere una sola volta);
  • i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.

Chi non svolge anno di prova

Non sono tenuti a svolgere l’anno di prova, anche secondo quanto indicato dall’ATP di Pescara:

  • i docenti che, già immessi in ruolo e svolto positivamente l’anno di formazione e di prova, abbiano rinunciato al precedente ruolo a tempo indeterminato per essere reimmessi nello stesso grado;
  • i docenti che all’interno del medesimo ruolo abbiano svolto e superato
    l’anno di formazione e prova su posto di sostegno e siano poi stati nuovamente assunti a tempo indeterminato su posto comune;
  • i docenti che abbiano ottenuto un secondo passaggio di ruolo ritornando a classe di concorso iniziale o affine e per la quale abbiano già svolto e superato il periodo di formazione e di prova (ad esempio: docente titolare nella A22  – italiano, storia/cittadinanza e geografia nella scuola media – con anno di prova superato, che ottiene il passaggio di ruolo nella classe di concorso A12 – materie letterarie nella scuola secondaria di II grado- e poi un secondo passaggio di ruolo nella A22, per la quale aveva già superato l’anno di prova).

Lo speciale di OS sull’anno di formazione e prova

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