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Anno di prova docenti: ecco la differenza tra “rimandare” e “ripetere” il periodo di formazione [e quante volte è possibile farlo]

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Quante volte è possibile ripetere l’anno di prova e di formazione? E’ possibile rinviarlo agli anni successivi e con quali limiti?

Stefania scrive
Vorrei sapere se entrando in ruolo quest’anno dalla graduatoria del concorso 2016 sino a quando si può rimandare l’anno di prova per malattia grave? E se teoricamente non si riuscisse a rientrare entro i termini per svolgere l’anno di prova cosa succede? Grazie.

Normativa

La legge 107/2015 all’art. 1 commi 116-119 ha disciplinato le procedure relative all’anno di formazione di prova dei docenti assunti a tempo indeterminato.

La novità introdotta rispetto a ciò che accadeva prima del 2015 è quella che si richiede, nell’ambito dei 180 giorni validi per il compimento del periodo di prova, che almeno 120 siano stati prestati per le attività didattiche. Per il resto, rimangono in vigore, per quanto compatibili con le nuove norme, gli articoli da 437 a 440 del T.U. 297/94.

Rimandare o ripetere: differenze

L’art. 1 comma 119 della legge 107/2015 prevede che in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

Tutto ciò presuppone che il docente abbia svolto i 180 gg (di cui 120 di attività didattica), abbia svolto tutta la formazione e abbia sostenuto il colloquio con il comitato di valutazione ovvero abbia portato a compimento tutto quanto richiesto dalla norma e poi abbia avuto un esito negativo al periodo svolto.

Qualora invece non siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio (di cui 120 di attività didattica), o il docente non abbia sostenuto la formazione la prova si può ripetere anche per i successivi anni scolastici.

Conclusioni

Il caso posto da Stefania rientra nella seconda fattispecie ovvero quando l’anno di prova viene rimandato (impropriamente anche in questo caso si dice “ripetuto”).

Infatti, mentre come abbiamo detto la proroga di un anno, in caso di esito sfavorevole della prova, può essere disposta per una sola voltaè invece prorogata, qualora non siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio (di cui 120 di attività didattica), anche per i successivi anni scolastici in relazione a periodi di congedo o aspettative a qualunque titolo concessi, ivi compresi i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro a norma dell’art. 4 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulle lavoratrici madri (congedo per maternità), salve restando, ovviamente, le disposizioni di Legge che considerano valutabili anche ai fini della prova determinati periodi diversi dall’insegnamento.

In questo caso, che è quello di Stefania, quando l’anno di prova non può essere portato a compimento per assenze giustificate (malattia, maternità ecc.) il dirigente ne prenderà atto e attraverso un decreto disporrà la proroga dell’anno di prova all’anno scolastico successivo.

In tali casi non esistono limiti temporali per cui l’anno di prova si può rimandare anche per gli anni successivi (ovviamente le assenze devono essere giustificate).

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