Anief Veneto: 3.000 maestre/i in Veneto rischiano il licenziamento

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Comunicato Anief Veneto – La vera storia dei Diplomati Magistrale usati e poi gettati ante 2001/2002: storia di una ventennale discriminazione

Per comprendere la protesta dei diplomati magistrale ante 2001/2002 occorre inquadrare la questione in un contesto storico che parte dal 1973. Negli ultimi 45 anni le normative sono state modificate ripetutamente. Il doppio canale è sempre esistito e la possibilità di accedere all’insegnamento mediante l’inserimento in una graduatoria per soli titoli, cioè senza sostenere un concorso con prove scritte e orali, è stata in vigore per ben 26 anni, fino alla legge del 1999.

Per soli titoli

Nel 1973 venne sancito il diritto a essere immessi in ruolo, oltre che attraverso il concorso per esami e titoli, anche attraverso una graduatoria ad esaurimento: il concorso per soli titoli. La norma venne varata quando in Viale Trastevere era entrato da pochissimi giorni il democristiano Franco Maria Malfatti. Per iscriversi nelle neonate graduatorie ad esaurimento bastava essere in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e una determinata anzianità di servizio: due o tre anni di supplenza.

I corsi abilitanti

Nel 1982 e nel 1984 vennero organizzati altri corsi abilitanti per sanare la posizione di coloro che, ancora una volta, insegnavano senza abilitazione. In Viale Trastevere in quegli anni si succedevano Guido Bodrato e Franca Falcucci, ancora due democristiani, ed era anche la prima volta di Bettino Craxi a Palazzo Chigi. Nel frattempo, la massa di insegnanti precari aumentava con lo stesso ritmo dell’incremento degli alunni e nel 1989 arrivò il cosiddetto “doppio canale”: una norma che di fatto è in vigore ancora oggi.

Graduatorie docenti

Del totale dei posti autorizzati ogni anno dal ministero della Pubblica Istruzione, metà vanno ai vincitori dei pubblici concorsi e l’altra metà ai precari iscritti nelle graduatorie provinciali, cui si poteva accedere con tre anni di servizio e l’abilitazione all’insegnamento conquistata attraverso un concorso precedente. Così, i canali per accedere alla cattedra fissa diventavano due: concorso per soli titoli e concorso per titoli ed esami.

Il reclutamento secondo il TU del 1994

Tale disposizione fu contenuta nel Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di Istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. n.115 del 19/5/1994). L’art.401 del T.U. d.lgs. del 16 aprile 1994, n.297 così recita:

1. Per l’ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:

a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto;”.

L’aggiornamento triennale delle graduatorie

La Legge n.151 del 11 febbraio 1992, entrata in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 1992, disciplinava la durata delle graduatorie per soli titoli con l’art.13:

Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale (omissis). I diplomati magistrali inseriti in dette graduatorie dovevano aggiornare la loro posizione in queste graduatorie nel 1997. Prima del successivo aggiornamento triennale del 2000 entrò in vigore, correva l’anno 1999, il sistema delle graduatorie permanenti.

La conferma del valore abilitante del diploma magistrale

Per anni, tutti i decreti che hanno istituito i corsi di Scuola e Istituto magistrale, hanno sancito il valore abilitante del corso di studio, primo fra tutti il corso di “Diploma Magistrale”, istituito in Italia con l’articolo 53 del Regio Decreto 6 Maggio 1923, n. 1054, con la finalità di formare i docenti della scuola elementare (ora primaria). Successivamente l’Art. 191, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 297 del 1994, ha modificato la struttura e la durata di tale corso, senza tuttavia intaccarne gli obiettivi e le finalità, che sono rimaste pressoché immutate. Tale titolo conferisce pertanto ai diplomati la qualifica professionale di insegnante di scuola elementare (ora primaria) e costituisce a tutti gli effetti di legge, titolo di abilitazione all’insegnamento.

Tale abilitazione è quindi intrinseca nel titolo medesimo e non è subordinata al superamento di altre prove, esami o concorsi. Il Decreto interministeriale del 10/03/1997 ribadisce che i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro il termine dei corsi avviati nell’anno scolastico 1997/98, o comunque conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, conservano, in via permanente il valore abilitante, oltre a permettere la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami. Se ciò non bastasse il valore abilitante del diploma, così come la sua valenza nel tempo, è espressamente confermato anche da una nota del Ministro della Pubblica Istruzione pro-tempore On. Luigi Berlinguer del 3 marzo 1997, Prot. n. 12588/BL, dall’Art. 15, co. 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, dalla Circolare Prot. n. 4458/C18 – USR Liguria del 18 ottobre 2006 e dalla Circolare Ministeriale 15.07.1997 n. 434. Il dettato del comma 7 recita testualmente che ”I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.”

Il vuoto normativo

È durante il passaggio dal vecchio regime del 94 a quello del 99 che si consuma l’ingiustizia perpetrata ai danni dei diplomati magistrali ante 2001/2002.

Le vecchie graduatorie dei concorsi per soli titoli furono assorbite nelle nuove graduatorie permanenti, dove all’interno erano inclusi i docenti in possesso del diploma magistrale.

Ai diplomati magistrali che stavano ultimando il loro corso di studi nel 1999 non fu consentito di inserirsi nelle nuove graduatorie permanenti.

Ricordiamo che la legge che modificò l’art. 401 del TU fu promulgata nel maggio del 1999. Eppure, avrebbero vantato lo stesso titolo di studio di coloro che fecero richiesta di inserimento nelle vecchie graduatorie dei concorsi per soli titoli poi riassorbite nelle ex GP attuali Gae (Graduatorie ad Esaurimento). Manca cioè l’istituto dell’inserimento con la riserva di conseguimento del titolo, lo stesso cioè che fu successivamente garantito ai laureati in Scienze della Formazione Primaria del vecchio ordinamento, cui la legge 53 del 2003 consentiva l’inserimento nelle GaE.

La mancanza di questa disposizione da parte del Miur è all’origine di tutto il contenzioso che si è concluso con la sentenza in adunanza plenaria del Consiglio di Stato dello scorso 20 dicembre 2017.

Pertanto, chiediamo al Governo Italiano ed a quello della Regione di farsi mediatore per

– riaprire il doppio canale di reclutamento;

– riaprire le GaE (graduatorie ad esaurimento);

– SALVAGUARDARE I RUOLI DI CHI GIA’ E’ STATO ASSUNTO ed il loro posto di lavoro, e magari ha anche superato l’anno di prova con la prova finale, evitando il licenziamento di circa 3000 maestre/i;

– STESSO TITOLO STESSO DIRITTO, TUTTI I Diplomati Magistrale sono uguali.

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