ANIEF ottiene sentenza Tar Lazio che garantisce diritto istruzione

Di Lalla
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ANIEF – I giudici del Tar Lazio nel non rimettere all’attenzione della Corte costituzionale la norma finanziaria che ha abolito la deroga nell’assegnazione delle ore di sostegno, tuttavia, come richiesto dall’ANIEF, hanno ribadito con la sentenza n. 3237/2009 l’inviolabilità del diritto all’istruzione dell’alunno disabile.

ANIEF – I giudici del Tar Lazio nel non rimettere all’attenzione della Corte costituzionale la norma finanziaria che ha abolito la deroga nell’assegnazione delle ore di sostegno, tuttavia, come richiesto dall’ANIEF, hanno ribadito con la sentenza n. 3237/2009 l’inviolabilità del diritto all’istruzione dell’alunno disabile.

Infatti, “ In tale quadro anche la soppressione all’art. 40, comma 1, settimo periodo della legge 27.12.1997 n. 449 delle parole da: « nonché la possibilità » fino a «particolarmente gravi» non svuota né priva della protezione garantita dalla legge le situazioni degli alunni portatori delle stesse forme particolarmente gravi di handicap poiché viene appositamente imposto, dalla stessa legge finanziaria, il rispetto dei principi sull’integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5.2.1992 n. 104 (citato comma 414 dell’art. 2 stessa legge). Nella stessa ottica vanno esaminate le considerazioni dei ricorrenti indirizzate all’individuazione dei profili costituenti oggetto delle espresse denunce di incostituzionalità proposte nel ricorso. La violazione delle disposizioni della Costituzione dai deducenti richiamate e, in particolare, quelli di cui all’art. 34, comma I che, secondo gli stessi, garantirebbero il diritto all’istruzione ed all’educazione del portatore di “handicap” mediante l’espresso dettato costituzionale in base al quale “…la scuola è aperta a tutti…” e quelle di cui all’art. 38 – commi III e IV Cost. che prevedono che gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale, così come quei principi, anch’essi richiamati dagli stessi istanti, che riconoscono come diritto inviolabile della persona umana il diritto all’educazione, all’istruzione ed alla integrazione scolastica del portatore di “handicap” devono ritenersi non appropriatamente invocati poiché la tutela che i deducenti ritengono menomata allo studente disabile in violazione delle norme costituzionali e dei principi all’uopo richiamati verrebbe compromessa solo ove non venisse riconosciuto al disabile, a seguito dell’apposito procedimento, un apporto di sostegno compatibile con la propria situazione personale. "

A questo punto, le famiglie, qualora il prossimo anno vedranno leso il diritto all’istruzione dei propri alunni con una riduzione oraria in virtù delle perequazione interprovinciale del rapporto uno a due, potranno con ricorsi al Tribunale amministrativo avvalersi della sentenza ottenuta dall’ANIEF per richiedere il ripristino delle ore tolte dietro debita certificazione. Nel frattempo, la norma rimane sub iudice , visto che i giudici del Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia hanno rimandato alla corte costituzionale la stessa disposizione della legge finanziaria n. 244/2007, non sospettata dai giudici del Tar Lazio.

L’ANIEF a questo punto, dopo aver fatto presentare diversi interrogazioni ed emendamenti, si batterà in Parlamento perché sia emanata una norma di interpretazione autentica che ribadisca quanto deciso dai giudici del Tar Lazio, anche per evitare nuovi ricorsi ai tribunali amministrativi.

Su questo programma chiediamo a tutti gli insegnanti di sostegno di collaborare con l’Associazione per garantire il diritto di ogni alunno all’istruzione.

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