Anief in Senato: ruoli per chi ha più di 36 mesi di servizio

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Comunicato ANIEF – Oggi la delegazione CISAL, composta dal presidente Anief Campania Stefano Cavallini e dal legale Salvatore Russo, ha espresso le ragioni delle modifiche normative nazionali sulla stabilizzazione del personale, durante un’audizione presso la XIV Commissione del Senato in merito all’esame del provvedimento As 822 – i cui emendamenti scadono il 5 novembre: la delegazione ha illustrato le ragioni dell’emendamento, partendo dalla sentenza C-331/17 Sciotto della Corte di Giustizia Europea, emessa il 25 ottobre scorso, che affida al giudice nazionale la conversione del contratto in assenza di misure effettive sanzionatorie per gli abusi subiti dal personale precario delle fondazioni lirico-sinfoniche e le Osservazioni della Commissione europea sulla procedura d’infrazione NIF 2014/4231, in attesa della sentenza C-494/17 Rossato sul mancato risarcimento riconosciuto agli insegnanti di ruolo. Assunto come testo base un comma del DDL Pittoni (As 335).

Gli stati nazionali devono provvedere alla “conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa”, ovvero 36 mesi anche non continuativi qualora stiano operando su posto vacante e disponibile.

A ribadirlo, pochi giorni fa, è stata la Decima Sezione Corte di Giustizia Europea, che richiamando “la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato”, ha ricordato come gli stati membri non possano osteggiare tale indicazione e nemmeno discriminare determinate categoria di lavoratori.

Nella sentenza C-331/17 Sciotto, il giudice sovranazionale affida quindi al giudice di ogni Stato membro la conversione del contratto in assenza di misure effettive sanzionatorie per gli abusi subiti dal personale precario delle fondazioni lirico-sinfoniche e le Osservazioni della Commissione europea sulla procedura d’infrazione NIF 2014/4231, in attesa della sentenza C-494/17 Rossato sul mancato risarcimento riconosciuto agli insegnanti di ruolo. Assunto come testo base un comma del DDL Pittoni (As 355), con cui il partito di maggioranza parlamentare intende andare a modificare le disposizioni previste dalla Legge 107/2015 “in materia di contratti a tempo determinato del personale docente”.

Le recenti indicazioni della curia europea sono state delucidate questa mattina dalla delegazione CISAL, composta dal presidente Anief Campania Stefano Cavallini e dal legale Salvatore Russo che, dinanzi alla XIV Commissione del Senato, ha espresso le ragioni delle modifiche normative nazionali sulla stabilizzazione del personale, in merito all’esame del provvedimento As 822, i cui emendamenti scadono il prossimo 5 novembre.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “il Parlamento ha la possibilità di cominciare a risolvere il problema del precariato ed evitare che la procedura d’infrazione si trasformi in un’ennesima denuncia dello Stato italiano per violazione delle norme comunitarie. Se davvero la maggioranza Lega-M5s vuole portare avanti il disegno di legge del presidente della VII Commissione del Senato, è arrivato il tempo di passare dalle parole ai fatti dopo l’importante sentenza”.

 “L’esito del procedimento Sciotto – conclude Pacifico – presto potrebbe cambiare l’orientamento del diritto interno in tema di stabilizzazione dei precari nel pubblico impiego. Ancora una volta il giovane sindacato della scuola insieme alla confederazione autonoma mostrano di non cedere di un passo sul tema dei diritti dei precari”.

Proposta di emendamento all’As 822 presentata da Anief-Cisal

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 8 dell’Italia all’Unione europea

– Legge europea 2018

Emendamento

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente articolo:

Capo VIII

(Disposizioni relative al personale scolastico. Procedura d’infrazione n. 2014/4231).

Al comma 1 dell’articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto il seguente periodo:

Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all’assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999.

Illustrazione

L’emendamento intende dare una risposta definitiva al problema del precariato scolastico e al contenzioso oggetto della denuncia pendente presso la Commissione europea sulla violazione da parte dello Stato italiano della normativa comunitaria sui contratti a termine, dopo l’approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 e le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a partire dalla n. 22552 del 7 novembre 2016. Il testo stralcia una parte dell’art. 1 del disegno di legge AS n. 335, a firma del Presidente della VII Commissione del Senato, sen. Pittoni, in attesa di conoscere gli esiti della causa C-494/17 Rossato e dopo la pubblicazione della sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di giustizia europea nella causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle fondazioni lirico-sinfoniche (v. punto 72). Nell’ordinamento giuridico relativo alla scuola italiana, infatti, non esistono misure effettive che evitino o sanzionino gli abusi dei contratti a termine nei posti vacanti e disponibili, venuti meno, peraltro, il divieto del rinnovo dei contratti dopo le 36 mensilità su posto vacante e disponibili e il finanziamento delle misure risarcitorie decise dai giudici del lavoro, di cui ai commi 131 e 132 dell’art. 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i supplenti con contratti annuali (al 31 agosto), per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso trattamento economico e giuridico dei docenti di ruolo.

La norma coinvolge anche il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di cui al comma 11, articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e il personale delle Accademie e dei Conservatori di cui al comma 12.

Documentazione allegata

  1. Osservazioni della Commissione in merito a una richiesta di informazioni del Mediatore europeo – Procedura di infrazione NIF 2014/4231
  2. Sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di giustizia europea nella causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle fondazioni lirico-sinfoniche

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