Anief: blocco docenti 5 anni incostituzionale

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Comunicato Anief – Tutti gli insegnanti, una volta di ruolo, non potranno cambiare scuola per i primi cinque anni e dovranno pure permanere nella stessa tipologia di posto e classe di concorso: lo prevede, al fine di raggiungere un ipotetico miglioramento della continuità didattica, un emendamento dei relatori al dl Semplificazioni, estendendo «al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione» e quindi valgono anche per la scuola dell’infanzia le misure oggi in vigore per gli insegnanti delle superiori. 

La proposta, di cui oggi parla anche la stampa nazionale, è stata depositata ma non ancora approvata. Tuttavia si teme, creando allarme nella categoria, che la proposta possa essere allargata addirittura al personale di ruolo, andando in questo modo a sovrastare pure le attuali norme contrattuali sulla mobilità. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): La continuità didattica non si ottiene così, peraltro impedendo il ricongiungersi agli affetti. E siccome il diritto al lavoro non può negare quello alla famiglia, visto che è una prerogativa che riguarda perfino i militari, annunciamo sin d’ora che porteremo in tribunale ogni norma che impedisca la libera circolazione dei docenti.

Tenere fermi gli insegnanti neo assunti per 5 anni, di tutti gli ordini di scuola, anche per “incrementare la continuità didattica, a tutto vantaggio degli alunni, che potranno così raggiungere migliori risultati negli apprendimenti”: le richieste di modifica al decreto Semplificazioni, il ddl n. 989 già approvato alla Camera, non servono però a fare il bene della scuola. Anief si pone subito contro questo disegno dei relatori del ddl: sia del blocco quinquennale dei neo-assunti sia della disciplina d’insegnamento, con la possibilità che possa anche allargarsi al personale docente già immesso in ruolo.

LA POSIZIONE DEL SINDACATO

Per il sindacato, si tratta di possibili disposizioni normative che contengono dei limiti di carattere costituzionale, perché sovrastano il diritto alla famiglia e al lavoro, senza avere probabilmente una minima idea di cosa si stia approvando. È indicativo che già nel 2011, con la Legge 106, si decise una norma in tal senso. E pure nel 2013, approvando la Legge 128. Ma poi ci si rese conto dell’illegittimità e impraticabilità di questa norma, peraltro in palese contrasto con le prerogative sindacali poiché oggi, approvandole, non si terrebbe conto del contratto nazionale sulla mobilità appena sottoscritto e valevole sino al 2022.

Contro questa possibilità, su cui alcuni esponenti politici sembrano volere insistere, Anief ha di recente presentato alcuni emendamenti al disegno di legge sul “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” AC n. 1334, chiedendo innanzitutto di procedere alla “riduzione da cinque a tre anni del vincolo di permanenza” sulla provincia di assunzione, anche in questo caso per non far prevalere il “diritto al lavoro” su quello prioritario della “famiglia”.

Si è chiesto, quindi, di prorogare “i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale nel triennio 2019-2021, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia” e “su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto”, sempre per contemplare “il diritto al lavoro con il diritto alla famiglia per tutti i posti vacanti e disponibili”, peraltro senza alcuna spesa per l’erario. Quegli emendamenti non hanno avuto seguito. Anzi, ora il Governo rilancia, cercando di allargare il vincolo quinquennale su classe concorsuale.

IL COMMENTO DEL PRESIDENTE ANIEF

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “la continuità didattica non si ottiene in questo modo, peraltro andando a ledere il diritto del lavoratore di ricongiungersi agli affetti, con disposizioni normative lesive di più diritti dei lavoratori. E siccome il diritto al lavoro non può negare quello alla famiglia, visto che è una prerogativa che riguarda perfino i militari, annunciamo sin d’ora che porteremo in tribunale ogni norma che impedisca la libera circolazione dei docenti assunti a tempo indeterminato”.

“Se si vuole davvero incentivare la continuità didattica – continua il sindacalista – si prevedano una volta per tutte le immissioni in ruolo dei supplenti abilitati, riaprendo le GaE e stabilizzando in modo diretto tutti coloro che hanno svolto almeno tre anni di servizio, come ci dice da tempo Bruxelles. A questo proposito, ci siamo appena fatti tramite per chiedere al Senato emendamenti specifici, sempre nel decreto Semplificazioni. E se non verranno accolti, a settembre ci ritroveremo con un numero di supplenze mai visto e in futuro sempre più alunni senza più l’insegnante dell’anno passato”, conclude Pacifico.

COSA SI CHIEDE CON GLI EMENDAMENTI AL DECRETO “SEMPLIFICAZIONI”

Stabilizzazione dei precari con 36 mesi di servizio

10.9

Iannone

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell’articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto dì lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi dì interruzione, si dà luogo all’assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999″».

Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: «con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l’anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l’anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione pari a 6.100 milioni di euro per l’anno 2019, a 7.055 milioni di euro per l’anno 2020 e a 7.317 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021».

Riapertura delle graduatorie ad esaurimento

10.13

BerardiVitali

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: “Con decreto del ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2019, è disposto l’inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo”».

10.14

De PetrisErraniGrassoLaforgia

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I docenti che hanno conseguito l’abilitazione entro l’anno accademico 2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, ivi inclusi i docenti in possesso di diploma magistrale o d’insegnamento tecnico-professionale entro l’anno scolastico 2001/2002. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, sono fissati i termini per l’inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio».

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