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ANF: moduli da inviare e redditi da inserire per assegni familiari

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Assegni familiari il 70%

I redditi del padre convivente e non coniugato con la mamma vanno inseriti nella richiesta degli assegni al nucleo familiare?

Salve, 

purtroppo sto ricevendo di continuo risposte contrastanti che mi stanno mandando in tilt, ed in segreteria non mi sanno rispondere. Devo presentare il modulo per la richiesta degli assegni famigliari, il mio bimbo è nato il 16 giugno 2018, da quello che ho intuito dovrò presentare 3 moduli (uno dal 1 a al 30 giugno 2018, uno dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019, ed uno dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020) è corretto? Inoltre il dubbio che non riesco a togliermi è se devo inserire o meno i redditi del padre del bambino, con cui convivo (da ottobre 2018, non da subito). Grazie
I moduli da compilare sono 3 come lei ha intuito, l’unica differenza rispetto a quanto afferma è riguardo al primo modulo che dovrà compilare dal 16 al 30 giugno 2018 (e non dal 1 al 30 giugno) poichè se spettano assegni giornalieri, il diritto decorre e termina dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte e nel suo caso, quindi, spettano a partire dal giorno della nascita del suo bambino.
Per quanto riguarda i redditi da inserire le riporto quanto previsto sulle persone che possono comporre il nucleo familiare per quel che riguarda gli ANF:
  • richiedente lavoratore o titolare della pensione;
  • coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
  • figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  • figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati, previa autorizzazione;
  • figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
  • fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;
  • nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.

Il suo convivente, pur essendo padre del bambino, quindi, non fa parte del nucleo familiare ANF e i suoi redditi, di conseguenza, non vanno inseriti nella richiesta degli assegni.

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