Ambiti territoriali molto ampi e trasferimenti: nel primo necessario ordine di preferenza scuole

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La UIL Scuola, a conclusione dell'incontro dell'8 febbraio c.m. tra MIUR e OO.SS., finalizzato alla firma (prevista per il 10/02/16) dell'ipotesi di CCNI concernente la mobilità territoriale e professione del personale docente, educativo e ATA (nessuna novità per queste ultime due categorie), riferisce quelli che costituiscono gli ultimi nodi da sciogliere .

La UIL Scuola, a conclusione dell'incontro dell'8 febbraio c.m. tra MIUR e OO.SS., finalizzato alla firma (prevista per il 10/02/16) dell'ipotesi di CCNI concernente la mobilità territoriale e professione del personale docente, educativo e ATA (nessuna novità per queste ultime due categorie), riferisce quelli che costituiscono gli ultimi nodi da sciogliere .

Tre sono le criticità da superare:

  1. la percentuale dei posti (25%) da destinare alla mobilità professionale;
  2. il meccanismo che regolerà i movimenti dei docenti assunti da Fase B e C da GM;
  3. la possibilità per i docenti assunti entro l'anno 2014/15 di indicare nel primo ambito, in ordine di preferenza, le scuole costituenti lo stesso.

Soffermiamoci sulla terza criticità, dalla quale dipende la maggiore o minore possibilità dei docenti richiedenti mobilità di ottenere il trasferimento nel comune di residenza o almeno in un comune vicino a quest'ultimo. 

Le OO.SS. hanno chiesto al MIUR di dare la possibilità ai docenti immessi entro l'anno 2014/15, che chiedono trasferimento interprovinciale, di poter indicare in ordine di preferenza le scuole del primo ambito.

Se tale richiesta fosse respinta, si recherebbe un danno non di poco conto a molti docenti e la trattativa tra MIUR e OO.SS. propenderebbe decisamente a favore del primo.

Gli Ambiti territoriali, così come stanno configurandosi (ne abbiamo parlato nell'articolo " Ambiti territoriali: come saranno suddivisi per ogni provincia "), sembrano rispettare, tra i criteri indicati dal MIUR , prevalentemente quello relativo al numero della popolazione scolastica e non certo quello, previsto dal comma 66 della legge n. 107/15, della prossimità delle istituzioni scolastiche, con la conseguenza che gli ambiti  saranno molto estesi, comprendendo comuni alquanto distanti tra loro.

I nascenti ambiti territoriali, pertanto, potrebbero far sì che tanti docenti soddisfatti nel primo ambito indicato rischino di andare a finire anche a 50-60 Km di distanza dal comune di residenza: ad esempio nell'Ambito 1 della provincia di AG, così come risulta dalla proposta dell'USR Sicilia alle OO.SS., vi sono comuni distanti tra loro anche 80 Km.

Potrebbe verificarsi anche che un docente residente nel comune X abbia la sede nel Comune Y, mentre un docente residente nel comune Y abbia la sede in nel comune X. Questo perché se la sede (comune) non è indicata dal docente, si seguirà sicuramente l'ordine del "bollettino" degli ambiti (che presentano un elenco di comuni).

La scelta della sede da parte dei docenti interessati non può non essere una condizione imprescindibile per l'esito della contrattazione al fine di tutelare le esigenze dei docenti e dar loro la possibilità di insegnare, qualora vi siano le condizioni, nel comune di residenza con tutto ciò che ne consegue (ricongiungimento agli affetti familiari, risparmio economico, rinnovata motivazione nell'attività svolta).

Oggi l'esito della contrattazione su questo punto, anche se l'apertura in merito alla titolarità su scuola nel primo ambito, fa ben sperare anche riguardo alle scuole da indicare nello stesso. Non c sono infatti motivi e situazioni ostative tali da far irrigidire in merito l'Amministrazione, si tratta semplicemente di indicarlo con maggiore precisione nel teso dell'ipotesi di contratto prima di giungere alla firma.

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