Alunno straniero e seconda lingua nella scuola secondaria di I grado. Come ci si comporta?

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La fattispecie rientra nella macrocategoria degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e la C.M. n.8 del 6 marzo del 2013 ne dà precise indicazioni, inserendo il bisogno educativo nell’area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale.

La fattispecie rientra nella macrocategoria degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e la C.M. n.8 del 6 marzo del 2013 ne dà precise indicazioni, inserendo il bisogno educativo nell’area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale.

Gli alunni stranieri, in specie quelli di recente immigrazione, possono usufruire di un piano didattico individualizzato e personalizzato, adottando strumenti compensativi e misure dispensative. Tuttavia al percorso personalizzato di cui sopra, il dettato normativo fornisce alle scuole una alternativa che si può direttamente ricavare dal comma 10 dell’art.5 del D.P.R. n.89 del 2009 nella parte in cui è precisato che le due ore di seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per potenziare l’insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.

La C.M. n. 8 proprio sull’argomento sostiene che “in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana – per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno – è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (…). In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario”.

L’utilizzo delle due ore di seconda lingua comunitaria, per garantire all’alunno di recente immigrazione, un’alfabetizzazione di base nella lingua italiana avrebbe quindi un carattere transitorio, visto che la legge non prevede poi agli esami, una dispensa dalla prova scritta di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art.6 del D.M. del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento. Tale disposizione è seguita dalla norma prevista al comma 9 dell’art.1 del D.P.R. n.122 del 2009 (Regolamento sulla valutazione) che così recita: “i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”.

Cionondimeno è utile richiamare anche le ultime Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri risalenti al febbraio 2014 ove viene trattato il problema dell’insegnamento dell’italiano come seconda lingua e le attività consigliate per gli alunni neo-arrivati. Si danno altresì indicazioni sulla valutazione, così come disposto dal D.P.R. 122 già citato, e si cita la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 sui bisogni educativi speciali. Secondo quanto si legge nelle linee guida, (§4), “gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all’apprendimento della lingua e che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato (vedi nota ministeriale del 22 novembre 2013). Si fa in questo caso riferimento soprattutto agli alunni neo-arrivati ultratredicenni, provenienti da paesi di lingua non latina”.

Ora nel caso di un alunno straniero neo-arrivato, il collegio docenti, nell’ambito dell’autonomia didattica, sentito il parere del consiglio di classe, può deliberare di dedicare le due ore di seconda lingua comunitaria all’apprendimento della lingua italiana.

Tale decisione avallata all’interno di un PDP potrebbe essere una valida alternativa, perlomeno momentanea, all’inclusione scolastica dell’alunno, pur tuttavia tenendo presente, come sostenuto dalla C.M. n.8., che “le tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (…) ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche”.

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