Alunno disabile senza PEI o redatto a fine anno: può essere ammesso all’esame di fine ciclo? Sentenza

WhatsApp
Telegram

É illegittima l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione dello studente disabile senza avere prima seguito il percorso, previsto dalla legge, per la sua disabilità e, pertanto, in violazione del suo diritto ad acquisire abilità e miglioramenti e, soprattutto, in assenza del PEI, mancanza alla quale va equiparata la sua redazione solo a fine anno, e quindi certamente non impiegato per lo scrutinio dell’alunno. Lo ha chiarito il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (Sentenza 26 giugno 2020, n. 482).

Il diritto all’istruzione del disabile

Collocato nella categoria dei diritti fondamentali, passa tramite l’attivazione dell’Amministrazione scolastica per la sua garanzia, attraverso le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere possibile ai portatori disabili la frequenza delle scuole e il complesso delle pratiche di cura e riabilitazione essenziali per il superamento o il miglioramento della condizione di disabilità e la coerente acquisizione di competenze, seppur ridotte, scolastiche. E’ considerato parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l’inclusione della persona umana con disabilità, e che l’alunno disabile ha diritto a seguire il corso degli studi obbligatori usufruendo di una serie di strumenti previsti come obbligatori ed inderogabili al fine di assicurare l’effettiva integrazione e partecipazione all’apprendimento.

La vicenda

 Il monito è stato espresso dalla Sezione Giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nella pronuncia resa il 26 giugno, chiamata a decidere la fattispecie dove il genitore di un’alunna disabile aveva chiesto la riammissione della ragazzina alla frequenza della III media, ritenendo che la figlia non avesse raggiunto gli obiettivi del PEI, e che, pertanto, che non fosse nelle condizioni di frequentare la scuola superiore. L’esercente la responsabilità genitoriale sull’alunna, disabile grave, aveva infatti appellato la sentenza di cui era stato respinto il ricorso tramite il quale aveva impugnato lo scrutinio finale della stessa, ammessa agli esami di Stato di terza media col giudizio di idoneità di 6/10 e che, dopo avere sostenuto gli esami, con prove differenziate e strutturate con modalità ridotte, veniva licenziata con il voto finale di 6.

  • Le misure di integrazione e sostegno previste dalla legge per assicurare l’effettività del diritto all’istruzione del disabile. In primo piano vi è la somministrazione delle ore di insegnamento mediante un docente specializzato e il supporto di ulteriori figure specializzate di sostegno, tutte parimenti necessarie, non intercambiabili e costanti nella durata del percorso scolastico. I giudici siciliani hanno osservato che:
  • l’art. 11, d.l.gs. n. 62 del 2017 prevede, per gli studenti, che la valutazione debba essere riferita “al comportamento, alle discipline e alle attività” svolte sulla base del PEI,
  • l’ammissione all’esame di Stato va fatta sempre con riferimento al PEI,
  • la l. n. 104 del 1992 ha la finalità di garantire e promuovere l’integrazione del disabile non solo nella famiglia, ma anche nella scuola, attraverso mezzi adeguati.

Il diritto ad acquisire abilità e miglioramenti

 I giudici, nell’accogliere la tesi sostenuta dal padre della minore, hanno osservato che, dai documenti agli atti, risultava che, a fine anno scolastico (aprile) mancavano figure di assistenza fondamentali, ed il PEI non solo non era stato applicato, bensì risultava approvato solo in data 9.5.2019, intervenendo, pertanto, quasi alla fine dell’anno scolastico, poco tempo prima dello scrutino avvenuto in data 24.06.2019. Nella specie, la minore era stata scrutinata ed ammessa all’esame senza avere prima seguito il percorso normativamente previsto per la sua disabilità e, quindi, in violazione del suo diritto ad acquisire abilità e miglioramenti, in assenza del PEI (redatto solo a fine anno) e certamente non impiegato per lo scrutinio dell’alunna con riferimento alla dovuta valutazione dei progressi e/o degli obiettivi raggiunti attraverso la comparazione tra tre status:

  • di partenza,
  • in itinere,
  • di arrivo

In definitiva, mancava la valutazione attraverso delle griglie idonee ad individuare se, effettivamente, durante l’iter scolastico, l’alunna potesse avere fatto dei progressi, e soddisfatto gli obiettivi indicati nel PEI.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri