Alunno con disabilità grave: è possibile posticipare l’ingresso alla primaria?

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La nota MIUR n. 547/2014, nel fornire chiarimenti in ordine alla deroga all’obbligo scolastico per gli alunni affetti da handicap, chiarisce che il dirigente scolastico, sentito il team dei docenti, può decidere di fare permanere gli alunni con particolari esigenze di salute nella scuola dell’infanzia per il tempo strettamente necessario all’acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico.

Ciò in applicazione dell’art. 114, c. V, del D. Lgs. n. 297/1994 che, nel contesto dell’inderogabilità dell’obbligo scolastico, dispone che, se non giustificata con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, l’assenza dei bambini dalla scuola pubblica comporta l’obbligo di denuncia in capo al Sindaco. Ne deriva che l’Amministrazione scolastica può, in ipotesi eccezionali, decidere di fare permanere i bimbi affetti da handicap grave nella scuola dell’infanzia per un periodo limitato, quantificato dal MIUR in un anno.

La vicenda

 I genitori di un bambino certificato in situazione di gravità (art. 3 c. III, L.104/92) impugnavano il provvedimento con cui, in ragione dell’età anagrafica raggiunta dall’allievo, era stata respinta la loro istanza di procrastinare di un anno la sua permanenza presso la scuola dell’infanzia. Avevano infatti richiesto, all’Istituto Comprensivo, di consentire la permanenza del bimbo presso la Scuola dell’Infanzia per un altro anno, in ragione della sua incapacità di essere introdotto presso la scuola primaria. Dopo il parere favorevole degli organi scolastici di appartenenza, veniva adottata una delibera che applicava il fermo pedagogico, prorogando, per un a.s., la permanenza del minore presso la Scuola dell’Infanzia. Tuttavia, il provvedimento, impugnato al Tar, ha negato di fatto la sopra richiamata possibilità, in virtù della valutazione dell’età anagrafica del minore, che imporrebbe l’iscrizione dello stesso alla scuola dell’obbligo, senza possibilità di deroga.

Nota Miur n. 547/2014

 Il Tar (Puglia – Bari, Sez. I, 20 settembre 2018, n. 1234, in linea con Tar Catania, n. 2473/2016), ha accolto il ricorso, richiamando la nota MIUR n. 547del 21.02.2014 che, nel fornire chiarimenti in ordine alla deroga all’obbligo scolastico per gli alunni affetti da handicap, ha chiarito in via generale che il dirigente scolastico, sentito il team dei docenti, può decidere di fare permanere gli alunni con particolari esigenze di salute nella scuola dell’infanzia per il tempo strettamente necessario all’acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico.

Eccezioni all’inderogabilità dell’obbligo scolastico

 Tale affermazione è fondata sull’art. 114, c. V, D. Lgs. n. 297/1994 che, nel contesto delle norme sulla inderogabilità dell’obbligo scolastico, dispone che, se non giustificata da motivi di salute o altri impedimenti gravi, l’assenza dei bambini dalla scuola pubblica comporta l’obbligo di denuncia al Sindaco. Ne deriva che l’Amministrazione scolastica può, in ipotesi eccezionali, decidere di fare permanere i bimbi affetti da handicap grave nella scuola dell’infanzia per un periodo limitato, che è stato ragionevolmente quantificato dal Miur in un anno.

Prova della circostanza che l’alunno non è pronto per la primaria

L’interpretazione dell’art. 114, D. Lgs. n. 297/1194, consente di ritenere che, ove sia fornita adeguata dimostrazione del fatto che l’alunno, pur avendo compiuto i 6 anni di età, non risulti ancora pronto per un proficuo inserimento in prima elementare (circostanza da provare anche documentalmente), può disporsi la permanenza per un ulteriore anno nella scuola dell’infanzia.

Risultato della pronuncia del TAR

 Il minore, a seguito del pronunciamento, è stato ammesso, in deroga, a frequentare per un ulteriore a.s. la scuola dell’infanzia, così procrastinando di un anno l’inserimento nella scuola primaria.

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