Alunno che ha già fruito dell’abbreviazione scolastica: non può iscriversi al Liceo quadriennale

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E’ preclusa l’iscrizione ai percorsi abbreviati (Liceo classico quadriennale) a coloro che, durante la carriera scolastica hanno in qualche modo abbreviato il loro percorso di studi, avendo sostenuto esami di idoneità che hanno consentito loro di effettuare abbreviazioni del percorso scolastico.

Pertanto, la preclusione dell’iscrizione al corso sperimentale quadriennale è limitata a coloro che abbiano effettivamente abbreviato il percorso di studi a mezzo di esami di idoneità. Lo ha precisato il Miur (nota 1868 del 14.3.2019) e confermato il Tar (Tar Puglia – Bari, Sez. III, Sentenza 19 agosto 2019, n. 1152).

La vicenda. Un istituto scolastico negava l’ammissione di una ragazza al corso quadriennale di Liceo Classico, ritenendo che, nella specie, l’alunna aveva già anticipato il percorso scolastico.

Il percorso quadriennale. La possibilità di derogare al regime ordinario di durata dei corsi legali di studio deriva dalle previsioni di cui all’art. 11 d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 secondo cui, il MIUR promuove progetti volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata. In attuazione di tale disposizione il Decreto MIUR 567/2017 prescrive l’obbligo per gli istituti scolastici di predisporre un progetto di sperimentazione di un percorso quadriennale nell’osservanza dei requisiti previsti dall’art. 5.

Divieto di iscrizione per chi ha beneficiato di abbreviazione del percorso scolastico. L’art. 5 lettera b) del D.M. n. 567/2017 prevede che, al ciclo sperimentale abbreviato, non possono essere accolte le iscrizioni di studenti che hanno già fruito di abbreviazioni del percorso scolastico (anticipi di iscrizione, esami di idoneità, ecc.). La normativa in questione, pertanto, ferma restando l’autonomia scolastica quanto alla scelta da parte dell’istituto scolastico circa l’attivazione o meno del corso quadriennale, si connota per:

  • l’esigenza di non commistione tra il percorso ordinario e quello sperimentale (sicché una volta scelto il percorso quinquiennale non si potrà scegliere di transitare in quello quadriennale),
  • l’impossibilità per l’istituto di accogliere le iscrizioni di studenti che abbiano già fruito di abbreviazioni del percorso scolastico (anticipi di iscrizione, esami di idoneità, ecc.).

In buona sostanza, non possono accedere ai percorsi quadriennali coloro che hanno fruito di una qualsiasi forma di abbreviazione.

Il MIUR limita il divieto solo a coloro che hanno abbreviato tramite esami di idoneità. In sede di chiarimenti richiesti dalla dirigenza del Liceo al Miur, quest’ultimo ha precisato che “Resta preclusa l’iscrizione ai suddetti percorsi a coloro che, invece, durante la carriera scolastica hanno in qualche modo abbreviato il loro percorso di studi, avendo sostenuto esami di idoneità che hanno consentito loro di effettuare abbreviazioni del percorso scolastico”, così circoscrivendo la preclusione dell’iscrizione al corso sperimentale solo a coloro che abbiano effettivamente abbreviato il percorso di studi a mezzo di esami di idoneità. Il Tar ha ritenuto l’interpretazione del MIUR (nota Miur n. 1868 del 14.3.2019, come pure quella del 21.1.2019) corretta: l’aver frequentato un ordinario ciclo di istruzione (di otto anni) per l’accesso al percorso quadriennale per il conseguimento del diploma di scuola superiore risponde all’esigenza di limitare la sperimentazione agli studenti dotati di una sufficiente maturità in ragione del maggior impegno richiesto, comportando il corso quadriennale, a parità di programmi rispetto a quello quinquiennale, necessariamente un aumento del monte ore settimanale delle materie caratterizzanti il liceo classico e l’adozione di una didattica innovativa ed interculturale.

Nel caso in esame, infatti:

  • considerato che l’obbligo scolastico nasce al compimento del sesto anno di età, ma l’alunna, essendo nata oltre il 30 aprile, non ha potuto usufruire del regime dell’iscrizione anticipata alla scuola dell’obbligo riservata ai minori nati entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento (art. 4 D.p.r. 89/2009);
  • non avendo potuto frequentare la primina negli istituti di istruzione pubblica, la ragazza ha effettivamente ridotto il percorso scolastico (nei sensi indicati dall’art. 5 lett. b) del D.M. 567/2017), poiché per accedere alla classe seconda ha dovuto sostenere un esame di idoneità, abbreviando, in tal modo, di un anno, il percorso scolastico,
  • non ha avuto rilievo la circostanza che prima di frequentare la seconda elementare la minore abbia usufruito della c.d. istruzione parentale, che presuppone per essere equiparata al percorso scolastico ordinario il possesso dell’età prescritta dalla legge per poter essere ammessi alla scuola dell’obbligo (art. 23 d.lgs 62/2017), bensì il fatto che ha sostenuto un esame di idoneità per accedere alla seconda primaria.

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