Alunni con DSA, strumenti compensativi: quando spetta la detrazione spese. Documentazione

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Con la risposta 440 l’Agenzia delle entrate risponde sulle spese sostenute per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)- art. 15, c. 1, lett. e-ter) TUIR.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e-ter, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute, a partire dal 1°gennaio 2018, “in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato“.

La detrazione spetta inoltre per le spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Strumenti compensativi

Si considerano strumenti compensativi gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.

Nello specifico, tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa:

  • la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
  • il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
  • i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori; la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
  • altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali.

L’Agenzia delle entrate chiarisce che “Si considerano sussidi tecnici ed
informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso alla informazione e alla cultura“.

Documentazione utile

Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di:

  • un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesti la diagnosi di DSA per l’acquirente ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare a carico (punto 2.1);
  • la detrazione spetta a condizione che dal certificato sopra citato ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico risulti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato;
  • ai fini della detrazione, le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

Risposta n. 440 del 2019

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