Alunni BES, promossi solo se conseguono obiettivi

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Gli alunni con bisogni educativi speciali non devono per forza essere promossi, ma solo qualora ne ricorrano le condizioni, ossia abbiano conseguito i risultati d'apprendimento prefissati. E' quanto stabilito da una sentenza del TAR Piemonte. 

Gli alunni con bisogni educativi speciali non devono per forza essere promossi, ma solo qualora ne ricorrano le condizioni, ossia abbiano conseguito i risultati d'apprendimento prefissati. E' quanto stabilito da una sentenza del TAR Piemonte. 

Il Tribunale si è espresso in seguito ad un ricorso, presentato dalla famiglia di un allievo con un disturbo  non verbale dell'apprendimento e volto ad annullare tutti gli atti, che hanno portato alla non ammissione alla classe successiva del medesimo alunno.

I genitori contestavano il fatto che la scuola non avesse preso in considerazione detto disturbo, facendo svolgere all'allievo le medesime prove dei compagni e non consentendogli l'uso di strumenti compensativi.

L'avvocatura dello Stato ha dimostrato, con appositi atti, che l'Istituto, nello specifico il consiglio di classe, aveva adottato tutte le misure necessarie per facilitare il percorso d'apprendimento dello studente in questione che, nel frattempo, ha cambiato Scuola.

Il Tar ha, innanzitutto, chiarito la propria competenza, che non può certo sindacare l'azione didattica della scuola e le tecniche educative utilizzate dalla stessa, ma deve solo constatare che siano stati adottati gli ausili prescritti e conformi alle esigenze di salute del figlio del ricorrente.

Chiarita la propria competenza e appurato che la Scuola ha assolto tutti i suoi compiti, il Tar ha proseguito enunciando un principio di carattere generale, che costituisce il principale motivo di respingimento del ricorso:

Non sussiste un diritto assoluto al “risultato di apprendimento” nel senso che evidentemente la scuola, pur dovendo porre in essere ausili educativiidonei, non può certo essere onerata di far conseguire ad ogni costo un buon esito scolastico a qualunque allievo, per la semplice ragione che ogni buon esito scolastico, a prescindere dallepeculiari condizioni di salute del figlio del ricorrente, necessita inevitabilmente della attiva collaborazione del discente, della sua buona volontà e si conforma necessariamente in base alle sueattitudini, che ne costituiscono invitabile presupposto e limite.

Per il Giudice, quindi, la scuola ha sicuramente il dovere di adottare tutti gli ausili utili a favorire il successo formativo dell'alunno, ma non deve per forza promuoverlo, in quanto il buon esito scolastico deve derivare dalla collaborazione dell'allievo, dalla sua buona volontà e dalle sue attitudini, tutti fattori che costituiscono il presupposto e, allo stesso tempo, il limite al conseguimento dei citati risultati.

In conclusione, dalla sentenza si ricava il principio secondo cui  non si deve promuovere a tutti i costi un alunno per il solo fatto che abbia disturbi d'apprendimento, in quanto il buon esito dipende dal conseguimento degli obiettivi prefissati in sede di programmazione,  secondo i tempi e le modalità che più si addicono all'allievo medesimo.

La sentenza

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