Alunna viene spinta dal compagno e si fa male durante la ricreazione: chi è responsabile?

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Infortuni alunni: danni etero-cagionati. La responsabilità, se un alunno viene spinto da un altro compagno, è del docente o dei genitori?

Si è trattato in un articolo precedente degli infortuni scolastici, analizzando alcuni casi pratici di danni auto-cagionati. Ripartendo dal seminario di formazione per dirigenti scolastici (relatore l’avvocato Valeria Romano), pubblicato dall’Usr per la Campania, si analizza un caso di infortunio etero-cagionato.

Infortunio alunno durante ricreazione

Un’alunna di nove anni, durante la pausa, corre nel corridoio della scuola con altri compagni per recarsi in bagno e cade a terra perché spinta da un altro bambino. A seguito della caduta riporta delle lesioni, accertate dal personale medico giunto sul posto, dopo essere stato avvisato dal dirigente scolastico.

I genitori dell’alunna, assistiti da un avvocato, chiedono il risarcimento, facendo presente che il fatto è accaduto in un momento in cui la bambina sarebbe dovuta essere sorvegliata dall’insegnante e dal collaboratore scolastico presenti nel corridoio. L’infortunio rientra nella casistica dei danni etero-cagionati.

Danno etero-cagionato

La responsabilità in questo caso è extracontrattuale, normalmente regolata dall’articolo 2043 (“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”). Per gli infortuni scolastici, però, si rileva una norma speciale: l’articolo 2048, co. 2, c.c. disciplina la responsabilità dei precettori per fatto illecito “dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.

Secondo la sentenza numero 9346 della Cassazione civile, in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la
presunzione di responsabilità che l’articolo 2048 c.c. grava sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo, non può bastare “la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale”.

In particolare, in questo caso, i genitori rispondono del danno procurato dal proprio figlio ad altri: il presupposto fondamentale è rappresentato dalla coabitazione con il minore autore del fatto illecito. Il presupposto dei precettori e degli insegnanti va invece ricercato nell’affidamento del minore alla loro vigilanza. Effettivamente la bambina, come detto sopra, si trovava a scuola, quindi sotto la sorveglianza del personale scolastico.

Prova liberatoria

Coloro che vengono ritenuti responsabili, tuttavia, possono liberarsi della responsabilità, dimostrando di non aver potuto impedire che il fatto accadesse. Dunque, la prova liberatoria dell’insegnante consiste nel mostrare di non essere riuscito a fare in modo che la bambina non venisse spinta dal compagno. Il docente deve dimostrare di avere prestato un’adeguata sorveglianza sull’alunno, in relazione alla condizione dei luoghi, dell’età e del grado di maturazione raggiunta e che non è stato possibile impedire l’evento perché repentino ed imprevedibile.

Può poi succedere che l’insegnante sia assente nel momento in cui si verifica il fatto illecito: in questa circostanza il docente deve dimostrare che la sua assenza sia giustificata. Il docente deve altresì provare che gli alunni, lasciati soli, svolgano attività adatte alla loro età e al loro grado di maturità.

Come rilevato dal seminario sopra detto, però, la responsabilità del genitore ex art. 2048, primo comma, c.c. e quella del precettore ex art. 2048, secondo comma, c.c., per il fatto commesso da un minore capace di intendere e di volere mentre è affidato a persone idonee a vigilarlo e controllarlo, non sono tra loro alternative.

L’affidamento del minore alla custodia di terzi quindi solleva il genitore dalla presunzione di culpa in vigilando ma non da quella di culpa in educando: i genitori sono tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore mentre si trovava sotto la vigilanza di terzi, di aver impartito al minore stesso un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti.

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