Alunna DSA, nessun privilegio: promozione solo con sufficienza. Sentenza

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La famiglia di una studentessa agiva in giudizio per impugnare la “bocciatura” della propria figlia.

La famiglia lamentava tra le varie cose che non si è dato corso alla programmazione delle interrogazioni, non si è fatto ricorso alle interrogazioni per compensare le prove scritte insufficienti, né si è data importanza preminente alle abilità orali dell’alunna; – che la diagnosi di DSA dell’alunna (con carenze nel calcolo e nei numeri) è stata redatta soltanto a metà del mese di maggio 2018; – che la comunicazione della certificazione in prossimità della chiusura dell’anno scolastico ha reso oggettivamente impossibile la predisposizione del Piano didattico personalizzato (PDP) in tempo utile.

La causa giunge innanzi al T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, che con Sent., (ud. 05-09-2018) 11-09-2018, n. 857 respinge il ricorso per i seguenti motivi:

La discrezionalità del giudizio del Consiglio di Classe

“che il giudizio di non ammissione alla classe successiva formulato dal Consiglio di classe è connotato da discrezionalità tecnica, poiché il livello di preparazione raggiunto dai singoli alunni rientra nella sfera di valutazione riservata dalla legge ai docenti, sulla base di specifiche competenze solo da essi possedute (sentenza sez. II di questo T.A.R. 6/9/2016 n. 1176; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV – 28/1/2016 n. 490; T.A.R. Sicilia Catania, sez. III – 2/12/2015 n. 2812); – che, in linea generale, la presenza di un livello di preparazione che non sia idoneo a supportare la frequentazione, nell’anno successivo, di una classe superiore e maggiormente impegnativa, legittima ex se la non ammissione dell’alunno; – che il giudizio sfavorevole nei confronti dello studente evidenzia, senza alcun intento afflittivo, il mancato raggiungimento di una soglia di preparazione e maturità adeguate, e tende a garantisce l’opportunità di recuperare, grazie alla ripetizione dell’anno scolastico, il deficit di apprendimento per accedere alla classe successiva con il bagaglio di competenze culturali utili ad un proficuo proseguimento del corso di studi (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III-bis – 26/5/2016 n. 6181; si veda anche sez. III-bis – 11/12/2017 n. 12216)”.

La normativa sui DSA non ha lo scopo di assegnare trattamento privilegiato

l’obiettivo della normativa di tutela degli studenti affetti da DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) non è quello di assegnare loro un trattamento privilegiato rispetto agli altri studenti, a garanzia del buon esito del percorso scolastico, ma solo di consentire loro di raggiungere gli stessi obiettivi di apprendimento degli altri compagni, tenendo conto delle specifiche difficoltà da cui sono affetti e a causa delle quali sono posti, incolpevolmente, in una condizione iniziale di svantaggio rispetto agli altri (T.A.R. Piemonte, sez. II – 28/3/2018 n. 371; si veda anche la sentenza della sez. II di questo T.A.R. – 3/4/2017 n. 447); – che l’adeguamento alle disposizioni normative che tutelano l’area dello svantaggio scolastico e favoriscono una maggiore integrazione non esclude, in particolare, la necessità del raggiungimento di obiettivi minimi da parte dello studente; che l’istituzione scolastica non è in grado di porre in essere misure compensative o dispensative mirate ed efficaci prima di conoscere la diagnosi degli esperti, in quanto “accanto al rischio di sottovalutazione dei problemi vi è … quello opposto di eccesso di tutela, entrambe situazioni che devono essere evitate: gli studenti che soffrono di DSA da un lato devono essere messi in condizione di seguire un percorso formativo che rafforzi e valorizzi le loro capacità, dall’altro possono beneficiare di una didattica personalizzata solo in relazione ai disturbi effettivi, in modo che non si creino percorsi immotivatamente facilitati” (cfr. ordinanza sez. II di questo T.A.R. – 1/8/2012 n. 370); – che la scelta di somministrare al figlio/a i test per la diagnosi dei DSA, effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente, avviene su impulso dei titolari della potestà genitoriale, avendo la scuola solo una funzione di segnalazione ed eventuale sollecitazione”.

Mancanza predisposizione strumenti di ausilio per apprendimento e promozione/bocciatura

“Come già osservato, le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio allo studente che presenta particolari carenze o difficoltà di apprendimento (tra i quali anche il programma didattico personalizzato di cui alla L. n. 170 del 2010) non potrebbero incidere sulla valutazione di ammissione dello studente alla classe successiva, visto che il giudizio di ammissione alla classe superiore va infatti posto in essere esclusivamente alla stregua della sufficienza o insufficienza della preparazione raggiunta dell’alunno (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II – 26/6/2018 n. 1071); – che neppure “L’inosservanza parziale del piano didattico personalizzato non può di per sé inficiare la validità della decisione di non ammettere l’alunno alla classe successiva. L’accoglimento del motivo di ricorso incentrato sulla mancata o insufficiente predisposizione, da parte della scuola, di misure di sostegno o compensative non può avere quale conseguenza l’ammissione alla classe superiore, qualora l’interessato (rispetto al quale il consiglio di classe ha riscontrato “in numerose discipline insufficienze anche gravi che denotano la presenza di lacune nella preparazione di base”) non abbia le basi adeguate per sopportare un programma di studi verosimilmente più pesante. In questi casi non può invocarsi un provvedimento giudiziario che promuova alla classe superiore uno studente che, eventualmente anche per “colpa” dell’istituto scolastico, non sia in possesso della preparazione adeguata” (T.A.R. Toscana, sez. I – 17/10/2017 n. 1246), mentre si è statuito che “Le eventuali carenze della scuola, in rapporto alla mancata od inappropriata predisposizione di attività di recupero, non possano giustificare il passaggio alla classe successiva di uno studente con profitto insufficiente, atteso che lo scrutinio non è condizionato a tale verifica, ma è naturalmente preordinato a valutare la presenza di una preparazione complessivamente idonea a consentire una proficua prosecuzione degli studi” (T.A.R. Umbria – 14/3/2014 n. 163; Consiglio di Stato, sez. VI – 17/1/2011 n. 236)”.

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