Alternanza scuola-lavoro: il ruolo di tutor interno, retribuzione, compiti e impegno

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L’alternanza scuola-lavoro, resa obbligatoria dalla legge 107, è entrata a regime e coinvolge le classi terze e quarte e quinte dei licei, degli istituti tecnici e professionali.

Lo scorso anno scolastico è stato caratterizzato da non poche difficoltà.

A prescindere dalle difficoltà, che speriamo possano essere superate nel corrente anno scolastico, rendendo i percorsi di alternanza un vero e proprio anello di congiunzione tra mondo della scuola e mondo del lavoro, focalizziamo la nostra attenzione su due figure centrali dei  citati percorsi, necessarie al successo degli stessi: il tutor scolastico (tutor interno) e il tutor aziendale (tutor formativo esterno).

Funzioni e compiti delle due figure sono indicati nella Guida operativa per la scuola – Attività di alternanza scuola-lavoro.

TUTOR INTERNO

Per quanto riguarda la designazione, non può trattarsi di una figura prevista dal CCNL ormai scaduto, ma bisogna fare riferimento alla normativa specifica. In essa non vengono individuate caratteristiche particolari per il ruolo, per cui vale sicuramente la regola che può essere designato il docente che produce apposita istanza o dà la propria disponibilità a ricoprire il ruolo.

Non è strettamente necessario che il tutor insegni le discipline interessate dalle attività di alternanza scuola lavoro, o non lo si reputi indispensabile per la specificità dell’impegno richiesto o ci siano tali indicazioni da parte del Collegio.

In assenza di docenti disponibili ad assumere tale impegno, è consigliabile che il Collegio adotti dei criteri.

Svolge le seguenti funzioni:

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il  tutor esterno, il corretto svolgimento;

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Come si evince dai suddetti compiti, il tutor interno è una figura cardine del percorso di alternanza scuola-lavoro degli studenti, in quanto segue il medesimo percorso dalla progettazione alla realizzazione, monitorando tutto il processo, correggendolo se necessario, valutandolo e comunicandone gli esiti agli organi scolastici preposti.

Il tutor interno non ha l’obbligo di accompagnare gli studenti in azienda, come specificato dal Miur in un’apposita faq:

Il tutor scolastico deve sempre accompagnare gli studenti in azienda?

Non è prevista la presenza obbligatoria del tutor scolastico in azienda durante lo svolgimento delle attività di alternanza. I suoi compiti di assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e verificarne il corretto svolgimento possono essere svolti a distanza, oppure durante incontri organizzati presso la scuola. L’importante è che lo studente in azienda sia seguito dal tutor formativo esterno designato dalla struttura ospitante, che ha il compito di assistere il giovane nel suo percorso di apprendimento attraverso il lavoro.

Come retribuire le funzioni tutoriali?

Con le risorse finanziarie assegnate per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro i tutor scolastici interni possono essere retribuiti per le attività prestate oltre il proprio orario di servizio secondo le modalità definite nella contrattazione d’istituto, anche in forma forfettaria. Non è possibile, invece, prevedere compensi per i tutor aziendali nell’esercizio della loro funzione tutoriale. Infatti, il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77 “Definizione delle norme relative all’alternanza scuola lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53”, all’art. 5 (Funzione tutoriale), comma 3 esplicita i compiti del tutor formativo esterno, specificando quanto segue. “Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, disponibili ad accogliere gli studenti, favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

Il Tutor interno deve collaborare con quello esterno (individuato dall’azienda) al fine di:

a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in termini di orientamento che di competenze;

b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità;

c) verificare il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente;

d) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione.

Le due figure tutoriali devono possedere esperienze, competenze professionali e didattiche adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso formativo.

Alla luce di quanto detto sopra, risulta evidente che le due figure, una volta che la scuola ha stipulato la convenzione con l’azienda in cui far svolgere l’esperienza agli studenti, risultano di importanza fondamentale per l’efficacia del percorso, in quanto dalle loro competenze e dalla loro interazione dipende il conseguimento degli obiettivi prefissati e la crescita umana e professionale degli allievi impegnati nelle citate esperienze.

Leggi anche  Alternanza scuola-lavoro, tutti i chiarimenti Miur: dall’organizzazione dei percorsi alle condizioni di salute e sicurezza

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