Alternanza scuola lavoro, studente si infortuna: quali responsabilità? Sentenza

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Nel caso di alternanza scuola lavoro possono verificarsi degli incidenti. Incidenti che possono determinare infortuni ma anche danni alle cose. Quali le responsabilità?

Fatto

Con atto di citazione ritualmente notificato , premettendo di aver stipulato con l’istituto di istruzione superiore xxxx una convenzione di tirocinio per l’accoglienza di studenti nell’ambito del programma di c.d. alternanza scuola – lavoro e di aver ospitato lo studente xxxx, conveniva in giudizio quest’ultimo al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorso durante il processo di alternanza scuola lavoro.

Il Tribunale Bergamo Sez. IV, Sent., con provvedimento del 22-11-2018 rigettava le richieste dell’azienda.

Con la convenzione di tirocinio stipulata l’autofficina. si è impegnata ad accogliere studenti – tirocinanti frequentanti l’Istituto di Istruzione Superiore statale xxx nell’ambito del programma di alternanza scuola – lavoro, nel rispetto della L.R. 28 settembre 2006, n. 22 e della Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. 3153 del 20 marzo 2012.

Grava sull’azienda il dovere di protezione e vigilanza degli studenti

Dal progetto formativo individuale di xxxx emerge che lo stesso all’epoca dei fatti di 15anni prestava l’attività con l’assistenza del tutor aziendale P.S..Talché gravava sull’autofficina il più ampio dovere di protezione e di vigilanza del medesimo, stante la posizione di garanzia trasferitagli dall’istituzione scolastica.

Ed, infatti, la natura contrattuale della responsabilità ascrivibile all’istituto scolastico ed al singolo insegnante, che deriva, rispettivamente, dall’iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato, implica l’assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali devono essere individuati e commisurati all’interesse del creditore del rapporto obbligatorio, sicché, nel caso di minore affidato dalla famiglia per la formazione scolastica, essi impongono il controllo e la vigilanza del detto minore fino a quando non intervenga un altro soggetto responsabile, chiamato a succedere nell’assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia (cfr. Cass., 28 aprile 2017, n. 10516).

L’alternanza scuola lavoro non fa venire meno lo status di studente

D’altro canto, se è pur vero che nella convenzione di tirocinio i tirocinanti vengono inquadrati quali lavoratori ai fini delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, il loro status di studenti – tirocinanti non viene meno, così come non viene meno la posizione di garanzia assunta nei loro confronti sia dall’istituto scolastico che dal soggetto ospitante ai fini dell’attività di tirocinio.

Tanto premesso, la dinamica dei fatti riferita alla giornata in questione, così come allegata dall’attrice e confermata dalla dichiarazione sottoscritta dallo studente , comprova che l’autofficina non ha in alcun modo assolto al dovere di protezione nei confronti dello studente ospitato.

Ed, infatti, lo stesso è stato fatto salire nell’abitacolo di un’autovettura collocata su una rampa in pendenza ed, a fronte della richiesta di tirare la leva di apertura del cofano, ha inavvertitamente abbassato il freno a mano con conseguente discesa repentina della vettura in fondo alla rampa. E’ allora manifesta ed evidente la colpa grave del tutor aziendale P.S., il quale ha scientemente posto lo studente minorenne in una situazione di grande pericolosità, attesa la collocazione della vettura su una rampa in pendenza.

Per converso deve escludersi che la condotta assunta dal convenuto xxxx possa qualificarsi in termini di colpa, atteso che allo stesso – nella sua qualità di studente/tirocinante – non poteva richiedersi alcuna perizia, in quanto privo per definizione delle competenze tecniche necessarie.

Alternanza scuola lavoro: se lo studente è esposto a rischi non risponde dei danni cagionati

D’altro verso la colpa esclusiva ed assorbente ravvisabile nella condotta tenuta dall’autofficina, che ha posto uno studente minorenne privo di alcuna esperienza in una situazione altamente rischiosa, esclude una responsabilità concorrente del convenuto J., il quale non è rimproverabile neppure sotto il profilo della diligenza e della prudenza.

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