Alternanza scuola lavoro in Paese UE, Extraeuropei convenzionati e non: assicurazione Inail studenti. Le info utili

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L’Inail (Direzione regionale Veneto) ha fornito dei chiarimenti in merito alla copertura assicurativa (Inail) degli studenti impegnanti in attività di alternanza scuola-lavoro all’estero.

Al riguardo, bisogna fare innanzitutto una distinzione tra attività di ASL svolte in:

  • Paesi dell’UE, Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e in Svizzera;
  • Paesi extraeuropei con i quali vigono convenzioni o accordi in materia di sicurezza statale;
  • Paesi extraeuropei con i quali non vigono convenzioni o accordi in materia di sicurezza sociale.

A. ASL IN PAESI UE, IN PAESI ADERENTI ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO  E IN SVIZZERA

In caso di esperienza di Alternanza scuola-lavoro in uno dei Paesi dell’UE, viene applicato il regime assicurativo del Paese in cui ha sede la scuola secondaria di II grado (ossia l’Italia).

Il suddetto regime consiste nella copertura assicurativa INAIL a favore degli studenti, in quanto esposti ai rischi previsti dagli articoli 1, n.28, e 4, n.5, del DPR 30 giugno 1965, n.1124 (esperienze tenico-scentifiche o esercitazioni pratiche, esercitazioni di lavoro).

La copertura assicurativa prevista, pertanto, opera nella forma speciale della gestione per conto dello Stato, prevista dall’art. 127 del suddetto citato DPR n.1124/1965, se si tratta di studente di scuola secondaria statale. In caso di studente di scuola paritaria, quest’ultima deve corrispondere il premio speciale  unitario per ogni studente in attività di ASL.

Documentazione

Oltre ai moduli di competenza del servizio sanitario,  le scuole, nel caso suddetto, devono farsi rilasciare dalle competenti Istituzioni italiane i seguenti Documenti portabili (PD):

  • modulo PD A1 (ex mod. E 101), relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile in Italia, rilasciato dall’INPS;
  • il modulo PD DA1 (ex mod. E 123), relativo al diritto di ricevere le prestazioni
    sanitarie e/o in natura in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale in un paese di residenza o dimora diverso da quello competente, rilasciato  dall’INAIL.

B. ASL IN PAESI EXTRAEUROPEI CONVENZIONATI

Nelle convenzioni o accordi stipulati non è prevista la tutela dello studente impegnato nei percorsi di alternanza,  per cui il regime assicurativo applicabile deve essere individuato caso per caso.

In assenza, inoltre, di esplicita previsione in sede di convenzione o accordo di sicurezza  sociale, lo studente è titolare del diritto a usufruire della stessa copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali prevista per il lavoratore dipendente distaccato.

La copertura assicurativa succitata consiste nella forma della gestione per conto dello Stato, se si tratta di scuole statali. In caso di scuole paritarie, queste devono pagare i premi speciali unitari.

C. ASL IN PAESI EXTRAEUROPEI CONVENZIONATI

Nel caso il percorso di alternanza si svolga in un Paese extracomunitario non convenzionato, lo studente conserva il diritto a beneficiare dell’assicurazione INAIL secondo le stesse modalità sopra illustrate (punti A e B).

Il suddetto diritto discende dai principi definiti nella nostra Costituzione (relativi ai livelli essenziali delle prestazioni in tema di diritti sociali e civili), sulla base dei quali la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, causate dell’attività svolta, non può limitarsi  al territorio italiano ma deve essere mantenuta  anche quando lo stesso soggetto svolge la medesima attività all’estero.

Compiti della Scuola

L’istituzione scolastica coinvolta ha cura di verificare se, nel Paese extracomunitario non convenzionato in cui l’alunno svolge il percorso di ASL, preveda uno specifico obbligo assicurativo che sarà aggiuntivo alla tutela prevista in Italia.

D. PERCORSO ALL’ESTERO E RAPPORTO SCUOLA-INAIL

La scuola coinvolta, ossia quella i cui alunni svolgono un percorso di ASL all’estero, non ha alcun obbligo di comunicare all’INAIL il periodo e i nominativi degli studenti interessati.
Qualora l’Inail richieda i suddetti dati (periodi e nominativi), l’istituzione scolastica deve essere in grado di documentare le persone comprese nell’assicurazione in relazione alle attività assicurate. Ciò affinché sia possibile la tutela degli infortuni.
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