Alternanza scuola lavoro: non è indispensabile all’ammissione agli esami per i candidati esterni

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L’USR Toscana ha pubblicato una nota in risposta al quesito inerente alla eventuale necessità di verificare la partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro per i candidati esterni, ai fini dell’ammissione agli esami di Stato. 

L’art. 14, comma 4, del D.lgs. 62/2017 prevede, per i candidati esterni, che l’ammissione all’esame di Stato sia subordinata, tra l’altro, “allo svolgimento di attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro,
secondo criteri definiti con decreto del MIUR”. La norma in esame è inserita all’interno del Capo III del decreto legislativo, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° settembre 2018, per espressa previsione del legislatore inserita nell’art. 26, comma 1.
In base alla normativa ad oggi in vigore, dunque, salvo diverso avviso dell’amministrazione centrale che legge per conoscenza, nell’ anno scolastico corrente, si ritiene che per i candidati esterni non
è richiesta, ai fini dell’ammissione all’esame, la verifica del requisito relativo alla partecipazione ad attività di alternanza scuola-lavoro. In ogni caso, le eventuali esperienze formative in alternanza scuolalavoro
indicate nel curriculum dello studente sono tenute in considerazione dalla commissione nello svolgimento dei colloqui (art. 30 L. n. 107 del 2015).
Il quesito è stato posto dai colleghi dell’Ufficio IX, sede di Lucca, ma la risposta, condivisa con il servizio ispettivo di questo USR, viene inoltrata anche a tutti gli altri uffici territoriali poiché contiene indicazioni di carattere generale e di interesse comune.

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