Alternanza scuola-lavoro e strutture ospitanti: requisiti, compiti e funzioni

WhatsApp
Telegram

Il percorso di alternanza scuola-lavoro, iniziato lo scorso anno scolastico nelle classi terze delle scuole secondarie II grado, prosegue nel corrente anno scolastico per gli studenti delle classi quarte (seconda annualità) e inizia per le nuove classi terze (prima annualità), mentre rimangono ancora escluse le classi quinte.

Gli studenti delle classi terminali, infatti, saranno coinvolti nell’alternanza scuola-lavoro il prossimo anno, quando le disposizioni normative previste nella legge 107 entreranno a regime.

Il comma 33 della legge 107 prevede, infatti, quanto segue:

Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa.

In base a queste disposizioni, quindi, come precedentemente indicato, dall’anno scolastico 2015/2016, l’alternanza è obbligatoria per gli studenti del terzo anno e le 400/200 ore rimangono comunque un obiettivo del triennio.

Dal corrente anno scolastico 2016/2017 l’alternanza è obbligatoria per gli studenti del terzo e del quarto anno. A regime, dall’anno scolastico 2017/2018, saranno coinvolti tutti gli studenti dell’ultimo triennio.

L’alternanza scuola lavoro è un’esperienza educativa, progettata dalla scuola con altri soggetti e istituzioni, finalizzata ad offrire agli studenti nuove occasioni formative.

Il percorso di alternanza scuola- lavoro offre agli studenti l’opportunità di inserirsi, in periodi determinati con la struttura ospitante, in specifici contesti lavorativi, contribuendo alla realizzazione di un collegamento organico tra istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro.

Come indicato dal MIUR aumenta il numero di enti pubblici o privati e di imprese e organizzazioni nazionali che hanno firmato un accordo con il Ministero dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca.

Si allarga dunque la platea di organizzazioni radicate in ogni territorio pronte a ospitare i ragazzi nelle proprie strutture, con percorsi variegati in base al settore di riferimento.

Chi può essere struttura ospitante?

Possono essere strutture ospitanti:

  • Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza;
  • Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore; Ordini professionali;
  • Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali;
  • Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;
  • Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Quali requisiti devono avere le strutture ospitanti?

I requisiti che i soggetti ospitanti devono possedere per costruire percorsi di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con le scuole e in relazione alle funzioni e alle attività d’impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, sono indicate dal MIUR nella “Guida Operativa per la Scuola“.

Nello specifico, le strutture ospitanti devono essere in grado di garantire:

  • capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività previste in alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
  • capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l’esercizio delle attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un’esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
  • capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.

Quali sono le priorità operative di una struttura ospitante?

Quando un’impresa, un ente del terzo settore, un ente pubblico o qualsiasi altro soggetto abbia interesse ad accogliere studenti per progetti di alternanza scuola lavoro deve anzitutto:

  • designare un tutor, una persona interna (lavoratore dipendente)  o esterna (collaboratore o consulente) denominato tutor esterno, competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia;
  • identificare un’istituzione scolastica di riferimento, anche accedendo alla banca dati del MIUR dal nome “Scuola in chiaro” con la quale può operare la ricerca delle scuole esistenti nel proprio territorio o in tutta la nazione;
  • adoperarsi proattivamente per la costituzione di un rapporto collaborativo con l’istituzione scolastica;
  • assicurarsi che sia erogabile la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Risulta, inoltre, estremamente importante:

  • iscriversi al Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro indicando il numero massimo di studenti che si è disposti ad ospitare, i periodi dell’anno scolastico in cui svolgere l’attività, le collaborazioni con altri operatori, ovvero quei soggetti (enti, associazioni, camere di commercio, scuole, enti di formazione ecc.) con cui sono stati attivati percorsi di alternanza, quale sarà l’attività da svolgere, le figure professionali richieste, dove si svolgerà l’attività (indirizzo completo), i contatti, tutte le altre eventuali ulteriori informazioni ritenute utili alle istituzioni scolastiche;
  • pubblicare sul proprio sito uno spazio dedicato all’iniziativa;
  • verificare sul territorio ove sono situate le proprie sedi operative l’esistenza di forme di raccordo organizzativo con Camere di Commercio, associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali e altri soggetti utili (come, ad esempio, i Nodi Territoriali per l’Alternanza di prossima attuazione);
  • proporre percorsi, possibilmente di durata triennale, con contenuti formativi progressivi per gli studenti

Cos’è il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro?

In base al comma 41 della legge 107, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 e’ istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro. Il registro e’ istituito d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:

a) un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell’anno in cui e’ possibile svolgere l’attività’ di alternanza;

b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l’alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività’ svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

In che modo le istituzioni scolastiche possono scegliere la struttura ospitante per il percorso di alternanza scuola-lavoro per i propri studenti?

Questo compito spetta al dirigente scolastico. Il comma 40 della legge 107, infatti, affida ai dirigenti scolastici il compito di:

  1. individuare, all’interno del Registro nazionale per l’alternanza, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all’attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
  2. stipulare apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l’orientamento scolastico e universitario dello studente;
  3. redigere, al termine di ogni anno scolastico, una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

In cosa consistono le convenzioni stipulate tra scuole e strutture ospitanti?

Le convenzioni sono alla base dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e con esse vengono definite le finalità del percorso di alternanza con particolare attenzione alle attività da svolgersi durante l’esperienza di lavoro, alle norme e alle regole da osservare, all’indicazione degli obblighi assicurativi, al rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Dalla convenzione devono risultare le condizioni di svolgimento del percorso formativo, ed in particolare:

  • anagrafica della scuola e della struttura ospitante;
  • natura delle attività che lo studente è chiamato a svolgere durante il periodo di alternanza scuola lavoro all’interno della struttura ospitante, coerenti con gli obiettivi del progetto formativo condiviso tra quest’ultima e l’istituzione scolastica e con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi;
  • individuazione degli studenti coinvolti nell’attività di alternanza per numero e tipologia d’indirizzo di studi;
  • durata del percorso formativo nell’ambito delle ore complessive di alternanza scuola lavoro;
  • identificazione dei referenti degli organismi interni ed esterni all’istituzione scolastica e dei relativi ruoli funzionali: Dirigente scolastico e tutor interno ed esterno; il tutor interno cura, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
  • informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in cui sono specificate dall’istituto scolastico le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza e allegati i relativi attestati riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio;
  • eventuali risorse economiche impegnate per la realizzazione del progetto di alternanza scuola lavoro;
  • strutture e know-how messi a disposizione dalla struttura ospitante;
  • obblighi e responsabilità dell’istituzione scolastica e della struttura ospitante;
  • modalità di acquisizione della valutazione dello studente sull’efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza scuola lavoro con il proprio indirizzo di studio;
  • criteri e indicatori per il monitoraggio del progetto.

I risultati finali dell’esperienza di alternanza vengono sintetizzati nella certificazione finale, con il contributo del tutor formativo esterno.
La convenzione presenta, solitamente in calce o con specifico allegato, il patto formativo, documento con cui lo studente (identificato per nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, classe di appartenenza) si impegna, tra l’altro, a:

  • rispettare determinati obblighi in alternanza (rispetto di persone e cose, abbigliamento e linguaggio adeguati all’ambiente, osservanza delle norme aziendali di orari, di igiene, sicurezza e salute, riservatezza relativamente ai dati acquisiti in azienda),
  • conseguire le competenze in esito al percorso,
  • svolgere le attività secondo gli obiettivi, i tempi e le modalità previste, seguendo le indicazioni del tutor esterno e del tutor interno e facendo ad essi riferimento per qualsiasi esigenza o evenienza.

Un ruolo importante nel raccordo tra scuola e struttura ospitante è svolto, quindi, dalle due figure di tutor, interno ed esterno, che, per la loro funzione, devono chiaramente possedere esperienze, competenze professionali e didattiche adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso formativo. Sul ruolo e specifiche funzioni dei tutor si rimanda all’articolo già pubblicato da OrizzonteScuola

Il docente tutor interno e il tutor formativo esterno, risultano affiancati in molte scuole dalla figura di un docente funzione strumentale per l’alternanza e/o da un referente di progetto, figura di riferimento per il

raccordo tra gli operatori interni ed esterni per coordinare le attività previste dai singoli progetti.

Tutto sull’alternanza scuola-lavoro

 

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri