Alternanza scuola-lavoro, alunni bocciati ripetono percorso. Legge 107 non pone tetto massimo ore

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La legge n. 107/2015, com’è noto, ha introdotto l’obbligatorietà dell’alternanza scuola-lavoro, prevedendo che gli studenti svolgano 200 (per i licei) o 400 ore (per i tecnici e professionali) di alternanza negli ultimi tre anni di corso.

La fine dell’anno scolastico ha posto un problema riguardante gli studenti non ammessi alla classe successiva: devono proseguire le attività di alternanza, intraprese nell’anno in cui non sono ammessi alla classe successiva, o dette attività vanno sospese, per evitare lo sforamento delle ore previste?

Sulla questione, in realtà, è già intervenuto il Miur fornendo appositi Chiarimenti tramite la nota n. 3355 del 28/03/2017, in cui leggiamo la seguente faq:

D: Uno studente ripete nell’a.s. 2016/2017 la classe terza. Avendo partecipato durante lo scorso anno ad attività di alternanza scuola lavoro per un certo numero di ore nella classe terza già frequentata, si chiede se l’allievo abbia l’obbligo di assolvere all’intero monte ore di alternanza previsto dalla legge 107/2015 nel triennio (200/400 ore), ovvero se possa essere esentato per una parte di esse.

R: Con riferimento alla normativa vigente (O.M. n. 90 del 21/05/2001 e d.P.R. n.122/2009 e successive modifiche e integrazioni), uno studente che ripete l’anno è tenuto a svolgere di nuovo l’intero percorso di alternanza scuola lavoro poiché, come previsto dalla legge 107/2015, si tratta di attività ordinamentale che coinvolge l’intero curricolo e, quindi, segue la programmazione annuale delle attività stabilite dal Consiglio di classe. Pur tuttavia, l’acquisizione di certificazioni che hanno una riconosciuta validità permanente o pluriennale, come, ad esempio, la formazione di base o specifica sulla salute e sicurezza in ambienti di lavoro, sono riconosciute entro i limiti previsti dalle rispettive norme di riferimento.

Secondo la faq ministeriale, dunque, lo studente non ammesso è tenuto a svolgere nuovamente (e per intero) il percorso programmato, eccetto nei casi in cui abbia conseguito una certificazione con validità permanente o valida per più anni.

Alle indicazioni del Miur si sono aggiunte quelle dell’USR Veneto, tramite un’apposita nota che ha richiamato quanto indicato dall’Amministrazione centrale e ribadito che la decisione spetta al consiglio di classe.

L’USR, inoltre, ha evidenziato il fatto che la legge 107/2015 stabilisce un numero minimo di ore da svolgere ma non un tetto massimo. A ciò si aggiunga la valenza formativa dei percorsi di alternanza, che possono fungere da stimolo e motivare l’allievo non ammesso.

L’USR Veneto, infine, ha sottolineato che i percorsi di alternanza possono essere personalizzati, evitando di far svolgere agli allievi attività identiche a quelle svolte nell’anno in cui non sono stati ammessi.

nota USR Veneto

Chiarimenti Miur

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