Alla Quota 96 è stato leso un diritto costituzionale: risarcirli potrebbe essere più oneroso del risparmio previsto

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Giulia Boffa – Sul quotidiano on line  affaritaliani.it c’è un’interessante intervista al prof. Ferdinando Imposimato, magistrato di vaglia e Presidente onorario della Corte di Cassazione, sulla spinosa questione dei docenti della Quota 96, che stanno lottando per il diritto al pensionamento.

Giulia Boffa – Sul quotidiano on line  affaritaliani.it c’è un’interessante intervista al prof. Ferdinando Imposimato, magistrato di vaglia e Presidente onorario della Corte di Cassazione, sulla spinosa questione dei docenti della Quota 96, che stanno lottando per il diritto al pensionamento.

 Il prof. Imposimato ha scritto una lettera documentata al sottosegretario al Lavoro Gianfranco Polillo, che perora la causa di questi lavoratori discriminati.
 
La riforma Fornero, infatti, ha creato una palese ingiustizia, con un errore tecnico che sta penalizzando circa tremila docenti. L’errore è contenuto in una ‘norma di salvaguardia’ che esclude dagli effetti della riforma i lavoratori che possano vantare i requisiti maturati fino al 31 dicembre 2011. Questa data unica è in contrasto con quella prevista per l’uscita dei pensionamenti del personale della scuola, che si basa, per garantire il buon funzionamento dei processi educativi e didattici, non sull’anno solare ma sull’anno scolastico. Infatti i pensionamenti del Comparto Scuola sono regolati ancora, non essendo stato abolito, dall’art. 1 del D.P.R. 351/1998, che vincola la cessazione dal servizio «all’inizio dell’anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata». 
 
C’è un’ulteriore norma che fa da contrappeso a questa, tutt’ora vigente, ed è l’articolo 59 della Legge 449/1997, in cui è specificato che per «il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno».
 
In virtù di queste due norme, il personale scolastico, che poteva vantare requisiti maturabili al 31 dicembre 2011, era già in pensione o avrebbe comunque potuto ottenerla indipendentemente dalla ‘norma di salvaguardia’ della ‘Riforma Fornero’, che per avere effetto sui lavoratori della scuola, avrebbe dovuto preservare il personale  che maturava i diritti nel corso dell’anno scolastico 2011/2012, e comunque entro il 31 dicembre 2012. 
 
In pratica la riforma Fornero non ha seguito le norme speciali sui pensionamenti del comparto scuola, generando una normativa che segue due direzioni opposte, mentre secondo i principi generali del diritto  e dalla  giurisprudenza  della Magistratura amministrativa che disciplinano la materia della pubblica amministrazione le norme speciali prevalgono rispetto a quelle generali, di cui le seconde sono complementari. 
 
La questione è di natura costituzionale: infatti viene violato il principio di cui all’art 3 della  Costituzione per cui tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge e la mancanza di risorse finanziarie non può essere giustificazione di un diritto leso. Tra l’altro il Governo è  soggetto, come organo supremo della Pubblica Amministrazione, al principio fondamentale del buon andamento e della imparzialità dell’Amministrazione, anche e soprattutto quella scolastica, stabilito dall’art 97 della Costituzione repubblicana.
 
Esiste un altro problema, abbastanza penalizzante, che riguarda le competenze dei giudici in materia. Secondo il prof.Imposimato, non è la Corte dei Conti, a cui parecchi giudici del lavoro hanno rimandato i ricorrenti,  che può vigilare sulla questione, infatti la Corte dei Conti non può intervenire essendo i docenti dipendenti pubblici; la giustizia preposta è quella amministrativa e quindi il TAR deve essere coinvolto e non il giudice del lavoro. Si aspetta comunque il parere del Consiglio di Stato per chiarire questo aspetto.
 
Intanto il  Governo dovrebbe riconoscere di aver commesso un errore e correggerlo in autotutela, anche perché il TAR potrebbe condannare lo Stato a riconoscere il diritto dei lavoratori in questione e a  risarcirli con una somma superiore a quella che si vorrebbe risparmiare.

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