Argomenti Didattica

Tutti gli argomenti

Alcuni concetti chiave e orientamenti per l’azione con alunni con bisogni educativi speciali

WhatsApp
Telegram

I suggerimenti di seguito riportati sono tratti dal documento elaborato dall’Ufficio Scolastico per la Regione Lombardia nel mese di dicembre del 2013.

Il documento “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” ha l’obiettivo di orientare le scuole nel processo di azione con studenti con bisogni speciali.

Alunni con DSA

Per tali alunni è necessario che:

– le verifiche siano coerenti con quanto stabilito nel PDP (tempi più lunghi, verifiche graduate, uso di strumenti compensativi, svolgimento di un numero minore di esercizi ecc…);

– la valutazione sia svolta sulla base di quanto dichiarato nel PDP prestando attenzione alla padronanza dei contenuti e prescindendo dagli errori connessi al disturbo.

– per favorire l’apprendimento delle lingue straniere si utilizzi la massima flessibilità didattica, privilegiando l’espressione orale e non escludendo, se necessari, strumenti compensativi e misure dispensative, secondo quanto dettato dalla norma vigente.

Dispensa dalla lingua straniera scritta

La dispensa dalle lingue straniere scritte può essere data sia in corso d’anno sia in sede di esame di Stato. Devono però ricorrere le seguenti condizioni:

1) certificazione di DSA, attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera;

2) richiesta di dispensa dalle prove scritte presentata dalla famiglia o dallo studente, se maggiorenne;

3) approvazione da parte del Cdc confermante la dispensa, in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante(liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc…)

In sede di esami di Stato, conclusivi del I e del II ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali, sostitutive delle prove scritte, sono stabiliti dalla Commissione d’esame, presieduta dal Presidente, sulla base della documentazione fornita dai Cdc e secondo quanto indicato dalle circolari e dalle O.M. in vigore.

Esonero dalla lingua straniera

L’esonero è previsto nei casi di particolare gravità anche in comorbilità con altri disturbi e altre patologie. Lo studente può essere esonerato dall’insegnamento della lingua straniera se sussistono le seguenti condizioni:

1) certificazione di DSA, attestante la particolare gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di esonero;

2) richiesta di esonero presentata dalla famiglia o dallo studente, se maggiorenne;

3) approvazione dell’esonero dall’insegnamento della lingua straniera da parte del Cdc con la conseguente previsione di seguire un percorso didattico personalizzato.

In questo caso, il percorso di apprendimento è differenziato e dà diritto soltanto all’attestato certificante le competenze raggiunte (art.13 DPR n.323/1998). È quindi precluso l’ottenimento di un titolo di studio con valore legale.

È importante ricordare che il latino e il greco non sono considerate lingue straniere bensì lingue classiche per le quali non sono previsti né la dispensa dalla lingua scritta né l’esonero dall’apprendimento scritto e orale delle stesse

Esame di Stato

Nell’esame dei candidati con DSA (art.18 O.M. n.13 del 24.4.2013), la Commissione terrà in debita considerazione le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzate e elaborato dal Cdc.

A tal proposito si suggerisce che il Cdc predisponga un dossier a parte, relativo al percorso scolastico dello studente con DSA, contenente diagnosi, profilo di funzionamento, PDP, forme di verifica valutazione e, comunque, tutti quei documenti che possono essere utili alla commissione affinché valuti con completezza e imparzialità l’apprendimento dello studente con DSA. Il dossier deve essere consegnato direttamente al Presidente della Commissione d’Esame e alla Commissione stessa all’atto dell’insediamento.

Sulla base degli elementi forniti dal Consiglio di Classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, adeguate al PDP seguito dallo studente nel corso dell’anno scolastico. In particolare tali studenti:

A. possono utilizzare tutti gli strumenti compensativi indicati nel PDP già utilizzati per le verifiche in corso d’anno o comunque ritenuti idonei per il positivo svolgimento dell’esame (art. 5 del DM 5669/2011);

B. accedono alla decodifica delle consegne delle prove scritte attraverso tre modalità, l’una alternativa all’altra:

  •  Testi trasformati in formato MP3 audio
  •  Lettore umano
  • Trascrizione del testo su supporto informatico da parte della Commissione e suo utilizzo attraverso un software di sintesi vocale

C. hanno diritto a tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. In generale, i tempi aggiuntivi sono quantificabili nel 30% in più del tempo previsto per il gruppo classe; con particolare attenzione ai tempi necessari all’accertamento delle competenze afferenti la lingua straniera;

D. hanno diritto all’adozione di criteri valutativi più attenti al contenuto che alla forma;

Enel caso in cui ci sia stata dispensa dalla/e lingua/e straniera/e scritta/e possono sostituire la prova scritta con una prova orale la cui modalità e i cui contenuti saranno definiti dalla Commissione d’Esame. La prova orale dovrà essere sostenuta dal candidato o il giorno stesso, in contemporanea o in differita, oppure in giorno successivo, comunque prima della pubblicazione degli esiti delle prove scritte.

F. Nel caso in cui ci sia stato esonero dalla lingua straniera, (art. 6 c. 6 del DM 12 luglio 2011) è prevista solo l’attestazione delle competenze (art. 13 dpr 323/1998). Tutto ciò comparirà nell’attestato rilasciato allo studente e non nei tabelloni affissi all’albo.

Riguardo al recupero di eventuali debiti scolastici per gli studenti iscritti nella scuola secondaria di II  grado, è necessario che il Cdc calendarizzi con congruo anticipo le prove scritte e orali. Come già sottolineato, per uno studente DSA risulta oltremodo faticoso sostenere più prove, scritte e/o orali nel medesimo giorno o in giorni immediatamente successivi, e ciò per la mancata automatizzazione delle abilità di base.

Per le prove scritte e orali vale quanto già affermato per le verifiche proposte nel corso dell’anno scolastico: lo studente potrà utilizzare le stesse dispense e le medesime compensazioni previste nel PDP.

Alunni con altre situazioni BES

La valutazione degli studenti che vivono altre situazioni di BES richiede di porre al centro alcuni principi guida che dovrebbero caratterizzare sempre le azioni valutative della scuola nei confronti degli apprendimenti degli alunni:

  • è necessario distinguere monitoraggio, controllo, verifica e valutazione degli apprendimenti;
  •  è indispensabile che la valutazione non sia solo sommativa ma anche, e soprattutto, formativa;
  •  è auspicabile che la valutazione sia sempre globale e multifattoriale mai parcellizzata e segmentata.

La valutazione deve inoltre tener conto:

  •  della situazione di partenza;
  •  dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di apprendimento;
  •  dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe frequentata e per il grado di scuola di riferimento;
  •  delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento.

Per questo è importante che il Collegio docenti:

  •  stabilisca i livelli essenziali di competenza disciplinare al fine di valutare la congruenza con il percorso della classe e la possibilità di passaggio per l’alunno alla classe successiva;
  •  concordi eventuali possibili modalità di raccordo con i contenuti disciplinari previsti per l’intera classe .

In ogni caso, per una corretta e completa valutazione è buona cosa che il Cdc/team docenti:

  •  definisca chiaramente che cosa, come e perché si sta valutando;
  •  separi i contenuti della valutazione dalle capacità strumentali necessarie a condividerli e ad esplicitarli;
  •  dedichi attenzione al processo più che al solo prodotto elaborato;
  •  predisponga lo svolgimento delle verifiche secondo le condizioni abituali individuate per lo studente.

È inoltre necessario che nella stesura delle prove in itinere e finali ogni docente tenga conto in particolare degli obiettivi irrinunciabili e degli obiettivi essenziali della propria materia, anche nella prospettiva di un curricolo verticale, soprattutto al fine di evitare riduzioni del curricolo di studio che precluderebbero l’ottenimento di un titolo con valore legale.

Come indicato anche dalla recente nota MIUR del 22.11.2013, “La scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza; pertanto la rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all’attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato

Inoltre, nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell’ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative. Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l’adozione di particolari strategie didattiche.

Pertanto l’uso di strumenti compensativi e di particolari metodologie didattiche nel corso dell’anno scolastico, e fino al momento in cui il PDP eventualmente non decada, deve essere finalizzato a mettere in grado lo studente di affrontare l’esame di licenza o l’esame di Stato con le stesse possibilità degli altri studenti della stessa classe, riducendo al minimo la fatica e le difficoltà conseguenti lo specifico BES.

In sede di esame di Stato per questi alunni non sono attualmente previste modalità differenziate di  verifica degli apprendimenti, anche se ciò potrebbe essere auspicabile.

L’uso temporaneo di dispense, di compensazioni e di flessibilità didattica è utile al fine di porre l’alunno e lo studente nelle condizioni di sostenere, al termine del percorso di studi, l’esame di licenza e l’esame di Stato con le stesse modalità e i medesimi tempi degli studenti che non vivono situazioni di BES.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri