Alcune norme della “buona scuola” che richiedono l’intervento del Garante della Privacy

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La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (nota come buona o cattiva scuola) contiene diverse norme che sono state ritenute di interesse per l'Autorità Garante in materia di Privacy.

La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (nota come buona o cattiva scuola) contiene diverse norme che sono state ritenute di interesse per l'Autorità Garante in materia di Privacy.

Nella sua relazione annuale l'Autorità ha effettuato una breve ma importante disamina delle norme in questione evidenziando le peculiarità in materia di Privacy di cui si dovrà,ovviamente, tenere conto.

1) curriculum dello studente e Portale unico dei dati dello studente:  “L'art. 1, comma 28, nel disciplinare il percorso formativo degli studenti, introduce il curriculum dello studente – che individua il “profilo” dello studente associandolo a una “identità digitale” – nel quale sono raccolti i dati relativi al percorso di studi, alle esperienze formative e alle competenze acquisite sia in ambito scolastico, sia extrascolastico che in alternanza scuola-lavoro, utili ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro. Premesso che è istituito il Portale unico dei dati della scuola (art. 1, comma 136), gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur), la legge prevede che tale portale renda “accessibili i dati del curriculum” dello studente, “condivisi con il Ministero da ciascuna istituzione scolastica” (art. 1, comma 138).

L'originaria formulazione del disegno di legge lasciava spazio a dubbi interpretativi sui limiti e sulle condizioni con cui potesse avvenire la “pubblicazione” del curriculum dello studente e non precisava il ruolo del Garante nella “gestione” del portale da parte del Ministero (si prevedeva genericamente che l'Autorità fosse sentita, senza specificare però su quale atto o provvedimento del Ministero). In tale quadro si apprezza la modi fica intervenuta nel corso dei lavori parlamentari (cfr. art. 1, comma 28) con la previsione di un regolamento del Miur, da adottare sentito il Garante, per disciplinare le modalità di individuazione del profilo dello studente da associare ad un'identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, nonché le modalità di trasmissione al Ministero dei suddetti dati per renderli accessibili nel Portale unico dei dati della scuola, nonché i criteri e le modalità per la “mappatura del curriculum”.

Si rileva al riguardo che le disposizioni appena descritte pongono l'esigenza di un coordinamento con le previsioni del Codice in materia di istruzione, e in particolare con l'art. 96, il quale prevede che le scuole possano comunicare a terzi o diffondere dati personali (non aventi natura sensibile) degli studenti per finalità di orientamento, formazione o inserimento nel mondo del lavoro, ma solo a richiesta dell'interessato e con vincolo di finalità. La legge prevede poi (art. 1, comma 137) che il Ministero, in conformità con quanto disposto dall'art. 68, comma 3, del Cad e in applicazione del d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, garantisca stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti il Sistema nazionale di valutazione, l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, i dati dell'Osservatorio tecnologico, i materiali e le opere autoprodotte dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto secondo le modalità di cui all'art. 15, d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008. Al riguardo si sottolinea che la disposizione prevede espressamente che l'accesso e la riutilizzabilità dei dati sia assicurata “in applicazione” del d.lgs. n. 36/2006, il quale, com'è noto, in attuazione della direttiva 2013/37/UE è stato recentemente modificato dal d.lgs. n. 102/2015 (sul cui schema il Garante ha reso parere a richiesta del Governo, cfr. par. 3.4.2) e prevede, in ogni caso, la salvaguardia della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 4, comma 1, lett. a).”  

2)  Alternanza scuola-lavoro: “ È stata integrata la disciplina volta ad incrementare le opportunità di lavoro degli studenti, mediante l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, presso le camere di commercio del “registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro” (art. 1, comma 41). Il registro (la norma non specifica da quale Amministrazione debba essere istituito e con quale atto) consta delle seguenti componenti: a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza, con l'indicazione, per ciascuna impresa, del numero massimo degli studenti ammissibili; b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c., a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.”

3)  Piano nazionale per la scuola digitale : “ Sul piano applicativo, si richiama l'attenzione sull'adozione da parte del Miur del Piano nazionale per la scuola digitale, destinato a perseguire, fra gli altri obiettivi, anche l'adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero (art. 1, commi 56 e 58, lett. c).

4)  Bonus-scuola . “ Si segnalano infine le disposizioni che prevedono un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti (art. 1, commi 145-150). Di interesse è il comma 149 dell'articolo, in base al quale i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali provvedono a dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale e sul portale telematico del Ministero, nel rispetto delle disposizioni del Codice. La disposizione non sembra fare riferimento a dati personali (segnatamente dei soggetti che hanno erogato la liberalità), ma solo all'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nonché alla loro destinazione e utilizzo”

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