Ai docenti va inflitto per iscritto l’avvertimento, non il rimprovero

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Giulia Boffa – Non è possibile applicare ai docenti un regolamento che vale solo per gli ATA.

Giulia Boffa – Non è possibile applicare ai docenti un regolamento che vale solo per gli ATA.

Questo ha stabilito il tribunale di Lagonegro con una sentenza depositata il 16 gennaio scorso, la cui notizia è riportata sul quotidiano Italia Oggi.
 
La vicenda riguarda un’insegnante che aveva dato avviso di un’assenza per visita medica il giorno stesso della visita e aveva pertanto fruito di un giorno di malattia. Il dirigente le ha contestato che l’avviso dell’assenza era stato intempestivo e quindi oltre alla contestazione dell’addebito, a cui la docente ha prontamente risposto, le ha anche inflitto la sanzione del rimprovero scritto prevista dal decreto Brunetta, erogabile per il personale ATA e solo implicitamente intesa per i docenti.
 
Ed è su questa base che il giudice ha dato ragione alla docente, dopo che quest’ultima aveva impugnato il provvedimento davanti al Tribunale.
 
Il principio è semplice: il principio del diritto punitivo vieta l’applicazione di sanzioni che non siano espressamente previste dalla normativa; nel nostro caso l’applicazione del rimprovero scritto si applica solo agli ATA e non ai docenti, a cui resta la sanzione dell’avvertimento scritto.
 
La differenza è sostanziale, come è scritto nella sentenza: "Ancorché siano entrembe sanzioni scritte, una cosa infatti è il rimprovero scritto, altra cosa è l’avvertimento, consistente nel richiamo a compiere i propri doveri. Mentre il rimprovero esaurisce la sua efficacia dissuasiva nella descrizione e stigmatizzazione dei comportamente censurati e quindi da non tenere più per l’avvenire, l’avvertimento deve necessariamente prospettare al dipendente la diversa e conforme condotta che avrebbe dovuto tenere."
 
Il giudice ha censurato anche la contestazione di addebito inflitta dal dirigente in quanto è mancata in questo caso la possibilità di difesa da parte della docente, non essendoci gli elementi necessari ed essenziali a definire la contestazione e le formalità necessarie per permettere la difesa. Pertanto l’addebito è stato ritenuto illegittimo.

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