Aggressione a docenti o studenti, qual è il ruolo del dirigente scolastico?

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La figura del dirigente scolastico è imprescindibile in ogni istituto scolastico, ma spesso è vista con sospetto e diffidenza dagli stessi docenti che lo considerano oramai un ex-collega.

Le mille incombenze di ogni ordine e grado rendono questa professione complessa e stressante senza ombra di dubbio, tuttavia cercheremo di focalizzarci su due fattispecie particolari in cui il loro comportamento non è ancora ben codificato né standardizzato. Per aiutarci nell’ardua impresa ci rifaremo a casi di cronaca recente, analizzando il comportamento del preside di fronte alle sempre più frequenti aggressioni ai docenti e ai casi di “presunti maltrattamenti” dei bambini da parte delle loro maestre.

Aggressioni ai docenti: solo negli ultimi mesi sembra prevalere una linea di fermezza in cui i dirigenti scolastici scelgono di sporgere denuncia contro i genitori maneschi o ricorrere a provvedimenti disciplinari contro gli allievi teppisti e insolenti. In altri episodi meno recenti il capo d’istituto ha mirato piuttosto a ridimensionare anche gravi episodi pretendendo di ristabilire l’armonia come se nulla fosse accaduto. Sta di fatto che, nell’esercizio delle sue funzioni, il docente è equiparato a pubblico ufficiale e come tale deve essere tutelato, rifuggendo da patetici aggiustamenti “a tarallucci e vino” che possono essere adottati minimizzando gli avvenimenti. Non si tratta infatti di offesa alla singola persona ma all’istituzione scuola, alla seconda agenzia educativa che, con fatica e senza riconoscimento alcuno, forgia le nuove generazioni. Nel recente caso occorso a Trieste abbiamo addirittura assistito al paradosso: uno studente ha prima minacciato di chiamare il dirigente per denunciare un provvedimento assunto dal professore di ginnastica, quindi ha telefonato al padre perché corresse a rendergli subito “giustizia” per la reprimenda subita dall’insegnante. Il genitore, giunto a scuola, ha messo le mani addosso al docente e il dirigente, intervenuto in seguito, ha chiesto prima al professore, poi agli studenti, quanto realmente accaduto. In altre parole si è assistito al ribaltamento dei ruoli in perfetto stile Rivoluzione Culturale cinese: il ragazzo, salito in cattedra, ha minacciato il professore di riferire tutto al preside, quindi ha chiamato il padre ingiungendogli di fare giustizia sommaria. C’è chi, immemore dei processi avviati nel ’68, sostiene che i rapporti tra scuola e famiglia si sono deteriorati dal momento in cui la scuola è stata trasformata in “azienda”, col risultato sciagurato di dover dare sempre ragione al cliente-utente. Altro dato preoccupante è l’ignoranza delle famiglie circa la gravità delle azioni dei loro figli.

Possiamo quindi concludere che il dirigente scolastico ha il dovere di intervenire con gli strumenti disciplinari a disposizione, a tutela della dignità professionale del docente offeso quando minacciato dal singolo studente o da un’intera classe. Ha altresì l’obbligo di denunciare senza esitazioni all’Autorità Giudiziaria aggressioni fisiche di sorta, da parte di chicchessia, purché comprovate e occorse in ambiente scolastico.

Presunti maltrattamenti: il ruolo dei dirigenti scolastici di fronte a episodi in cui i bambini vengono maltrattati è ancora più delicato. Nei molti processi da me seguiti in prima persona come consulente di parte, mi sono imbattuto in diversi atteggiamenti che posso riassumere nella seguente casistica:

  1. Dirigenti che dicono di non aver mai saputo nulla dei “maltrattamenti” fino al momento dell’arresto della maestra da parte delle Forze dell’Ordine.
  2. Dirigenti che hanno appreso dei presunti maltrattamenti da parte delle colleghe della maestra “violenta”, o dai collaboratori scolastici, e poi sono corsi a denunciare i fatti all’Autorità Giudiziaria senza prima ascoltare la maestra in questione.
  3. Dirigenti che hanno appreso dei presunti maltrattamenti da parte dei genitori dei bimbi e poi si sono immediatamente precipitati a sporgere denuncia.

Prima di commentare i tre comportamenti dei capi d’istituto, cominciamo col dire che sarebbe bene innanzitutto che il dirigente capisse se la maestra “violenta” è sempre stata tale – per indole – o lo è diventata improvvisamente a causa di un esaurimento psicofisico professionale. Nella prima ipotesi dovremmo chiederci come mai ci si è accorti dell’indole violenta solo in tarda età (il 90% delle indagate ha infatti un’età superiore ai 50 anni e un’anzianità di servizio maggiore di 30). Nella seconda, invece, il buon dirigente si deve sempre chiedere se ha attuato la prevenzione e il monitoraggio dello Stress Lavoro Correlato (come previsto dall’art. 28 DL 81/08) per la tutela della salute dei suoi docenti e soprattutto se non sia il caso di procedere con la richiesta dell’accertamento medico d’ufficio, eventualmente adottando la sospensione cautelare, per una maggior tutela della incolumità dell’utenza, fino all’espletamento della visita in Collegio Medico di Verifica.

Fatta questa premessa, valutiamo sinteticamente i tre comportamenti.

  1. A meno che il preside non sia stato appena trasferito nella scuola, è evidente che il punto critico del comportamento del dirigente risiede nel fatto di non essere a conoscenza degli avvenimenti della propria scuola né direttamente, né attraverso i propri collaboratori.
  2. Pur avendo saputo delle presunte condotte violente, questo dirigenti non si è confrontato direttamente con la maestra ed ha preferito scaricare la patata bollente sull’Autorità Giudiziaria piuttosto che porsi la domanda se trattasi di indole violenta o di esaurimento psicofisico da Stress Lavoro Correlato.
  3. Sono valide tutte le osservazioni di cui al punto precedente (2), con l’aggravante del fatto che il dirigente, in questo caso, non dimostra nemmeno un minimo di fiducia nei suoi subordinati, dando esclusivamente per buono tutto ciò che l’utenza riferisce in modo acritico.

E’ pur vero che il dirigente deve denunciare un’eventuale notizia (certa) di reato, ma ha innanzitutto il compito di prevenire il reato stesso, valutare la veridicità degli episodi riferiti ed evitarne tutte le sue conseguenze. Tutelare la salute dei lavoratori dalle malattie professionali e salvaguardare l’incolumità dell’utenza restano le più importanti incombenze medico-legali che tracciano il discrimine tra un qualsiasi burocrate e un capo d’istituto.

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