Aggiornamento graduatorie istituto, i titoli di accesso per la II fascia

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I docenti in possesso di abilitazione si inseriscono (o aggiornano) nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, il cui aggiornamento è stato decretato dal DM n. 374/2017.

Gli aspiranti all’iscrizione nella II fascia delle predette graduatorie, secondo quanto leggiamo all’articolo 2, comma 1 lettera A), del summenzionato DM, non devono essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (diverso il discorso di chi è inserito nella GaE e conseguentemente nella I fascia delle GI con riserva  e può presentare domanda di inserimento anche in II o III fascia; ne abbiamo parlato in questo articolo) e devono essere in possesso di specifica abilitazione o idoneità all’insegnamento, conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti.

Non rientrano nei concorsi di cui sopra quelli banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016.

Oltre all’abilitazione conseguita tramite concorso, sono considerati utili per l’inserimento in II fascia i seguenti titoli abilitanti:

  • diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS);
  • diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID;
  • diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi l e 1bis, del decreto Miur n. 249/2010 (TFA);
  • diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. n. 137/07) presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali;
  • diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito ai sensi della legge n. 508/99 (ordinamento vigente) o secondo quanto previsto dal vecchio ordinamento;
  • abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate, o altre abilitazioni;
  • laurea in Scienze della formazione primaria valida per l’accesso alle graduatorie della scuola dell’infanzia e/o della scuola primaria;
  • per la scuola primaria, diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (sono esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale n. 27/1991 e delle sperimentazioni “Brocca” di Liceo linguistico);
  • per la scuola dell’infanzia, diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (sono esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale n. 27/1991 e delle sperimentazioni “Brocca” di Liceo linguistico).

E’ considerato titolo valido per l’accesso alla II fascia anche l’idoneità o l’abilitazione conseguita all’estero e riconosciuta dal Miur.

Gli aspiranti con abilitazione, conseguita all’estero e riconosciuta dal Miur, devono possedere la certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 o C2 del Quadro Comune Europeo, a seconda che l’insegnamento riguardi materie tecnico-scientifiche o umanistiche, come indicato nell’allegato “A” alla Circolare 7 ottobre 2013 n. 5274.

La certificazione suddetta non deve essere conseguita dai docenti italiani, abilitatisi all’esterno, e da altre categorie indicate nella summenzionata circolare.

Le graduatorie relative alla scuola secondaria di I e II grado, come abbiamo già riferito, si aggiornano secondo le nuove classi di concorso. I docenti abilitati in una “vecchia” classe di concorso, infatti, confluiscono nelle nuove definite dal DPR n. 19/2016. Nel caso in cui nella nuova classe di concorso confluiscano più classi, il docente potrà impartire tutti gli insegnamenti in essa previsti e prima afferenti a diverse classi di concorso.

Sottolineiamo, infine, che i docenti, inseriti nel corso del triennio 2014-2017 negli elenchi aggiuntivi alla II fascia, in quanto hanno conseguito l’abilitazione dopo i termini di scadenza per l’aggiornamento delle graduatorie nel predetto triennio, sono graduati secondo l’ordine di punteggio attribuito, indipendentemente dalla finestra aggiuntiva di collocazione del precedente triennio.

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