Aggiornamento graduatorie istituto: anche docenti di ruolo possono iscriversi. Vediamo come

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Il DM n. 374/2017, pubblicato il 1° giugno u.s., ha disposto l’aggiornamento triennale della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20.

Possono inserirsi nella predetta graduatoria tutti i docenti in possesso di titolo di studio valido, ai sensi del DPR n. 19/2016 e del DM n. 259/2017 e ai sensi della previgente normativa, cioè del DM n. 39/1998 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005. Gli aspiranti in possesso dei titoli richiesti dalla normativa previgente possono accedere in graduatoria, a condizione che abbiano conseguito il titolo alla data di entrata in vigore del predetto DPR, cioè il 23 febbraio 2016.

I docenti forniti di abilitazione si inseriscono nella seconda fascia, mentre quelli in possesso del solo titolo di studio nella terza. Tre le operazioni possibili: nuovo inserimento; aggiornamento; aggiornamento e inserimento di nuovi insegnamenti.

L’accesso alle graduatorie di istituto è consentito anche ai docenti già assunti a tempo indeterminato. Il Decreto, infatti, come i precedenti, non dispone alcun divieto in merito e la possibilità di accettare incarichi di supplenza è prevista dal vigente CCNL sia per i docenti che per il personale ATA.

Per quanto riguarda i docenti, l’articolo 36 del vigente CCNL del 29/11/2007 così prevede:

“1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purchè di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.”

Il personale docente già di ruolo, pertanto, può inserirsi nelle graduatorie di istituto, per eventuali incarichi di supplenza, purché in possesso dei titoli richiesti per l’accesso.

Il docente in possesso del solo titolo di studio, può inserirsi nella III fascia; può inserirsi nella II, se è in possesso dell’abilitazione per l’insegnamento per il quale chiede l’inserimento.

L’inserimento può avvenire per un ordine o grado di istruzione o classe di concorso differenti da quelli per i quali si è già assunti a tempo indeterminato (ad esempio un docente di ruolo nella A-22 – ex A043 – può inserirsi per la classe di concorso A-12 -ex A050).

Ricordiamo, come indicato nel CCNL, che il docente di ruolo può accettare un incarico di supplenza  che sia sino al termine delle attività didattiche (30/06) o annuale (31/08).

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