Aggiornamento docenti rientra tra le ore funzionali all’insegnamento, se si sfora va retribuito. Le sentenze

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scheda a cura di Libero Tassella – L’obbligo contrattuale del docente si sostanzia esclusivamente in attività d’ insegnamento settimanale pet 25, 22+2 o 18 ore a seconda dell’ordine di scuola, nonché in 40+40 ore annuali di attività funzionali d’ insegnamento.

Se l’aggiornamento é obbligatorio (ex legge 107/2015) nonché quello previsto per la sicurezza, non possono che rientrare nell’obbligo di servizio contrattuale quindi, non potendo ovviamente rientrare in quelle di insegnamento, esse

rientrano nelle ore funzionali di insegnamento.

In caso di sformamento delle 40+ 40 ore deve essere previsto nel FIS un particolare stanziamento per retribuire i docenti, pari a 17.50 euro all’ora lordo dipendente.

Sic stantibus tebus o se preferite rebus sic stantibus, il Tribunale di Modena per quanto riguarda l’aggiornamento obbligatorio sulla sicurezza

rientrante nelle attività funzionali già si è espresso in questo senso con la sentenza 4/10/2017 n.277) e per quanto riguarda il compenso

accessorio in caso di sforamento si è altresì espresso il Tribunale di Verona con Sentenza n.46 dell’11.4.2011.

Ricapitolando

1) L‘aggiornamento deliberato dal collegio nell’ambito del piano approvato dalla scuola ivi compreso quello sulla sicurezza é obbligatorio.

2) In quanto tale non essendo stato previsto dal

CCNL 2018 di recente firmato un obbligo orario aggiuntivo per l’aggiornamento obbligatorio, esso ricade tout court nelle attività funzionali di insegnamento.

3) Se si sfora tale monte ore sarà previsto il recupero.

Formazione docenti, deve rientrare nelle riunioni collegiali o essere retribuita con 17,50 euro l’ora

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