Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e PAS: se ne discute al Miur lunedì 24 febbraio

Di Lalla
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red – Su richiesta dei sindacati è stato concordato per lunedì 24 febbraio 2014 al Miur un incontro per affrontare due argomenti: la confusione relativa all’avvio dei PAS e la prima informativa sull’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.

red – Su richiesta dei sindacati è stato concordato per lunedì 24 febbraio 2014 al Miur un incontro per affrontare due argomenti: la confusione relativa all’avvio dei PAS e la prima informativa sull’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.

Per quanto riguarda i PAS, i nodi irrisolti sono ancora tanti.

Primo fra tutti, i permessi per diritto allo studio. In una precedente riunione il Ministero si era detto disponibile a permettere che tutti i candidati potessero usufruire dei permessi, seppure solo per un numero limitato di ore, e per settimane siamo rimasti in attesa di una nota. In mancanza, gli Uffici Scolastici hanno agito con la normativa di sempre, e molti docenti sono rimasti esclusi dal beneficio.

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Un altro nodo riguarda quello dei corsi per infanzia e primaria. Anche in questo caso, dopo la chiusura della piattaforma attraverso la quale le sedi dei corsi di Laurea di Scienze della formazione primaria avrebbero potuto comunicare la propria disponibilità all’attivazione dei corsi (23 gennaio), non si è più saputo nulla. Nel frattempo, le Organizzazioni sindacali hanno appreso dell’interpretazione della Commissione Europea sul valore abilitante del diploma magistrale e c’è chi, come la Gilda degli Insegnanti, chiede di discuterne.

Ci auguriamo che le Organizzazioni sindacali riescano a portare al tavolo tutte le problematiche sorte in questo periodo e che, finalmente, il Miur riesca a dare una risposta.

Per quanto riguarda le Graduatorie ad esaurimento, molto probabilmente sarà riconfermata l’attuale tabella di valutazione dei titoli. L’aggiornamento riguarderà titoli e servizi, permettendo a chi lo desidera, di cambiare la provincia.

Non sono previsti nuovi inserimenti, in base alla legge 296/06 esse vanno considerate ad esaurimento. Esse sono utilizzate per il 50% delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali (1 settembre – 31 agosto) e quelle fino al termine delle attività didattiche (1° settembre – 30 giugno).

La permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine di scadenza di presentazione della domanda. La mancata presentazione della domanda comporta la
cancellazione definitiva dalla graduatoria.

Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III fascia o nella fascia aggiuntiva alla III delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:

a. la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria
b. la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa
c. il trasferimento da una ad un’altra provincia nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di
contestuale richiesta.

La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza.

Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 1° giugno 2011 – termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2011/14 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro il 1° giugno 2011. I servizi svolti successivamente a quest’ultima data debbono essere dichiarati solo se l’aspirante non abbia raggiunto, per il medesimo anno scolastico, il punteggio massimo consentito. Sono valutabili esclusivamente servizi di insegnamento curricolare, corrispondenti a posti o classi di concorso per i quali sono costituite le correlate graduatorie ad esaurimento.

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