Agevolazioni nelle assunzioni, precedenza a chi non ha titolo di studio. Efficientamento degli edifici scolastici

Di
WhatsApp
Telegram

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014, il Decreto Legge del 24 giugno, n. 91, relativamente a disposizioni per il settore agricolo, tutela ambiente ed efficientamento energetico degli edifici scolastici.

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014, il Decreto Legge del 24 giugno, n. 91, relativamente a disposizioni per il settore agricolo, tutela ambiente ed efficientamento energetico degli edifici scolastici.

Due gli interventi che interessano la scuola, uno riguarda l’assunzione di giovani nel settore agricolo e l’altra gli edifici scolastici.

ART. 5
(Disposizioni per l’incentivo all’assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura)

Le assunzioni di cui al comma 1 devono riguardare lavoratori di eta’ compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si trovano in una delle
seguenti condizioni:

a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

ART. 9
(Interventi urgenti per l ‘efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici)

1. A valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di trecentocinquanta milioni di euro, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprieta’ pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all’istruzione universitaria, nonche’ di
edifici dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell’efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari negli usi finali dell’energia, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del predetto fondo.

2. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 sono concessi in deroga all’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 si applica la riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 novembre 2009.

Il fondo di cui al comma l puo’ altresi’ concedere finanziamenti a tasso agevolato a fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l’efficienza energetica dell’edilizia scolastica e universitaria. Ai fini del finanziamento i fondi immobiliari chiusi presentano i progetti di investimento dimostrando la convenienza economica e l’efficacia nei settori di intervento.

5. L’accesso ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1 e 4 avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente.

6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell’edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni. Tale miglioramento e’ oggetto di certificazione da parte di un organismo tecnico terzo individuato col decreto di cui al comma 8. La mancata produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del
consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.

7. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo non potra’ essere superiore a venti anni. Per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit, diagnosi, certificazione e progettazione la durata massima del finanziamento e’ fissata in dieci anni e l’importo del finanziamento non puo’ essere superiore a cinquecentomila euro.

L’importo di ciascun intervento non puo’ essere superiore a un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qlalificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell’involucro.
 
8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sono individuati i criteri e le modalita’ di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo, nonche’ le caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare ai sensi del comma 4 al fine della compatibilita’ delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica.

9. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente articolo, e’ assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza  missione, alle cui attivita’ si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

WhatsApp
Telegram

Concorsi PNRR: Corso di preparazione alla prova orale di Eurosofia. iscrizioni ancora aperte. Oggi incontro in diretta per la secondaria